Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2721 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 aprile 2010 il Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata da T. A., volta a ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., tra le sentenze del Tribunale di Modena n. 2212/09 del 19 maggio 2009 e n. 2557/09 del 7 luglio 2009, entrambe definitive.

Il Tribunale, che rideterminava la pena complessiva in un anno e due mesi di reclusione ed Euro tremila di multa, riteneva la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso in relazione alla distanza, inferiore a un mese, tra le date di commissione dei reati giudicati con le due sentenze e al rilievo che, ove giudicati in unico processo, i reati sarebbero stati unificati ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p..

2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il quale, dopo la deduzione preliminare che "sembrerebbe" preclusa l’applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati in relazione ai quali l’imputato ha concordato, a brevissima distanza temporale, l’applicazione della pena, senza avanzare richieste ex art. 81 cpv. c.p., lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che l’unicità del disegno criminoso, che, peraltro, è oggetto di prova, e non di presunzione, non è configurabile sulla base della mera contiguità temporale tra i reati e della considerazione che, se giudicati nel medesimo processo, i due reati sarebbero stati oggetto di unificazione ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. A norma dell’art. 671 c.p.p., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p..

Tale possibilità in sede esecutiva ha, tuttavia, carattere sussidiario e suppletivo rispetto all’applicazione nella competente sede di cognizione, stante il carattere meno completo dell’accertamento e la presenza dei limiti imposti dall’art. 671 c.p.p. e artt. 187 e 188 disp. att. c.p.p., e perchè suppone che l’applicazione della disciplina del reato continuato non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (tra le altre, Sez. 6, n. 225 del 13/01/2000, dep. 08/05/2000, P.G. in proc. Mastrangelo e altri, Rv. 216142; Sez. 2, n. 44310 del 04/11/2005, dep. 05/12/2005, Soma ed altro, Rv. 232855; Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, dep. 08/04/2010, Fimiani, Rv. 246664). Nè tale possibilità è preclusa dalla circostanza, dedotta nella premessa del ricorso, che l’imputato abbia concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in due procedimenti temporalmente vicini senza avanzare richieste ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., comportando, anzi, la mancanza di richiesta che l’applicazione della disciplina del reato continuato non è stata già esaminata nel giudizio di merito.

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, non identificabile con un generico programma delinquenziale o con un’abitualità criminosa, non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo;

anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa, come facenti parte di un tutto unico, le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione".

Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2229 del 07/07/1994, Caterino, Rv. 198420; Sez. 1, n. 5518 del 30/01/1995, Montagna, Rv. 200212; Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, dep. 22/04/2004, D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep. 14/04/2010, Russo, Rv. 246840).

3. L’ordinanza del Tribunale di Modena non è conforme a tali principi giuridici, poichè ha omesso di indicare i parametri giuridici presi in considerazione per riconoscere, alla luce delle risultanze processuali, la continuazione in sede esecutiva.

Il Tribunale si è limitato, infatti, a dichiarare sussistente il vincolo della continuazione tra i reati attesa la contiguità temporale tra gli stessi e la sicura applicazione della disciplina della continuazione in sede cognitoria se i reati fossero stati decisi in un singolo processo, senza correlare tali considerazioni agli specifici elementi desumibili dai fatti esaminati nelle singole sentenze di cui è stata chiesta l’unificazione e alla natura delle violazioni contestate, alle loro modalità di commissione, all’elemento soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, al contesto in cui essi sì collocano e omettendo di distinguere l’unicità del disegno criminoso ex artt. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p. dall’abitualità nel reato e, infine, da un generico programma delinquenziale.

4. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di Modena, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Modena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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