Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E.B.K. ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 16.1.2009 del gip presso il tribunale di Monza che rigettava la di lui istanza volta a far dichiarare il ne bis in idem in relazione a due sentenze di condanna per il medesimo fatto costitutivo del reato ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter pronunciate dal Gip e dal Tribunale, in composizione monocratica, di Monza, rispettivamente, del 27.10.2006, irrevocabile dal 22.4.2007, l’una, del 15.1.2007, irrevocabile dal 15.2.2007, l’altra.

Il ricorrente, in violazione dell’ordine del Questore, emesso alla stregua del cit. D.Lgs., art. 14, comma 5 bis, di lasciare il territorio dello Stato, vi si era trattenuto ed era stato sorpreso dalla Forza pubblica una prima volta in Monza il 17.6.2006, una seconda volta sempre nella stessa città il 13.1.2007, riportando, per l’una e per l’altra situazione, due condanne, le quali, secondo le ragioni del ricorrente, dovevano intendesi riferite allo stesso reato per trarre la rilevanza penale le due condotte dall’essere trasgressive dell’unico decreto di allontanamento ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14. comma 5 bis emesso dal Questore di L’Aquila in data 6.2.2006.

Di contrario avviso era stato invece il giudice della esecuzione: le due sentenze sopra indicate avrebbero per oggetto due distinti reati correlati alla diverse modalità cronologiche e topografiche dell’accertamento della permanenza in Italia del prevenuto.

Il ricorso è fondato per l’assorbente ragione che il reato de quo, a condotta permanente, è venuto a cessare, per giurisprudenza consolidata, con la prima sentenza di condanna, con la conseguenza che l’ulteriore condotta non può trarre il disvalore giuridico – sociale, che è proprio della prima, per la mancanza del suo presupposto, fattuale e normativo: un rinnovato e mancato ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, come per legge. Peraltro la permanenza del primo (e unico) reato deve ritenersi cessata con l’emissione di un nuovo provvedimento di espulsione conseguente alla condanna.

Ne consegue che a fronte di più sentenze di condanna divenute irrevocabili per il medesimo fatto contro la stessa persona, per tassativa disposizione di legge – l’art. 669, comma 1 il giudice deve ordinare la esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. E nel caso di specie la condanna meno grave è quella inflitta dal gip del tribunale di Monza, in data 27.10.2006, per una pena di mesi sei di reclusione, superiore sì di 20 giorni rispetto alla condanna dello stesso giudice in data 15.1.2007, ma, contrariamente a quest’ultima, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e, ai sensi dell’art. 669 c.p.p., revoca la sentenza del tribunale di Monza in data 15.1.2007 nei confronti di E.B.K. e ordina la esecuzione della sentenza del gip del tribunale di Monza in data 27.10.2006 nei confronti dello stesso.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Monza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *