Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2719 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con decreto del 17 marzo 2010 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava, de plano, inammissibile l’istanza per la concessione della liberazione condizionale proposta da T.A., e motivava la decisione col rilievo che la pena residua da espiare era inferiore ad anni cinque. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione l’interessato, con l’assistenza del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziata, a suo avviso, da violazione dell’art. 176 c.p..

Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 176 c.p. e tanto con l’argomento che la ragione indicata nel decreto impugnato, lungi dall’indicare un requisito ostativo alla concessione del beneficio invocato, lo descrive esattamente, giacchè il beneficio richiesto può essere concesso "qualora la pena residua da scontare non superi i 5 anni". 2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata perchè fondata la doglianza e non delibata dal giudice a quo la ricorrenza degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’utile proposta della domanda illegittimamente dichiarata inammissibile.

3. Il ricorso è fondato.

Il decreto impugnato, in termini francamente non del tutto comprensibili, ha statuito in ordine alla inammissibilità della domanda di liberazione condizionale, assumendo che il condannato avrebbe da espiare una pena inferiore ad anni cinque di reclusione, circostanza questa pienamente coerente con uno dei requisiti che consentono l’accoglimento della domanda.

4. Il decreto impugnato va pertanto cassato senza rinvio e gli atti rimessi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, affinchè valuti la ricorrenza delle condizioni contemplate dall’art. 176 c.p., comma 1 per la positiva valutazione dell’istanza per cui è causa (un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento del condannato, l’avere il condannato espiato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflitta e l’essere il rimanente della pena da scontare non superiore ad anni cinque).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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