Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2717 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza 1/23 dicembre 2009 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di revocare nei confronti di S.V. il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza 2 marzo 2006 del Tribunale di Nocera Inferiore, irrevocabile il 27 aprile 2006, rilevando che tale beneficio non poteva essere revocato per effetto della sentenza 11 dicembre 2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, irrevocabile il 9 dicembre 2008, che, essendo sentenza di patteggiamento, non conteneva l’accertamento di responsabilità, presupposto per la revoca di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 2. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che ne chiede l’annullamento, sul rilievo che la sentenza di patteggiamento, perchè equiparata a una sentenza di condanna, costituisce titolo per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza emessa all’esito della procedura di cui all’art. 444 c.p.p., e segg., perchè è equiparata, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, ad una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge, costituisce, invero, titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Il principio di diritto, che questa Corte aveva affermato e che è espresso anche con le sentenze richiamate nell’ordinanza impugnata (Sez. U., n. 31 del 22/11/2000, dep. 03/05/2001, Sormani, Rv. 218526;

Sez. 1, n. 7306 del 10/01/2002, dep. 25/02/2002, Bisaro, Rv. 220893;

Sez. 6, n. 35891 del 12/07/2004, dep. 03/09/2004, Piampiano, Rv.

229963; Sez. 5, n. 40483 del 18/10/2002, dep. 29/11/2002, P.G. in proc.Vallese, Rv. 222831; Sez. 3, n. 25727 del 03/04/2003, dep. 13/06/2003, Masi, Rv. 225077; Sez. 3, n. 25734 del 03/04/2003, dep. 13/06/2003, P.G. in proc. Morlang, Rv. 225078; Sez. 1, n. 35728 del 24/06/2003, dep. 17/09/2003, Croce, Rv. 225790), è superato da diverso e ormai consolidato orientamento che, partendo dal rilievo dell’equiparazione legislativa della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, ritiene che alla sentenza emessa all’esito della procedura di cui all’art. 444 c.p.p., e segg. devono essere riconosciuti gli effetti giuridici tipici delle pronunce di condanna non espressamente esclusi, e quindi deve riconoscersi l’idoneità a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. U. n. 17781 del 29/11/2005, dep. 23/05/2006, Diop, Rv.

233518; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, dep. 16/11/2007, Coltri, Rv.

237970; sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 21/01/2008, P.G. in proc. Bada, Rv. 238667).

3. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato, a norma dell’art. 168 c.p., la sospensione condizionale della pena già concessa a S. con la sentenza 2 marzo 2006 irrevocabile, deve essere pertanto annullata, non ostandovi la circostanza che la sentenza emessa sia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p..

Tale annullamento va fatto senza rinvio potendo provvedere direttamente questa Corte, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. l), alla revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi di revoca di diritto che non richiede una valutazione discrezionale.

4. Deve, al riguardo, rilevarsi che il termine di cinque anni, previsto dall’art. 168 c.p., comma 1, al fine della revoca della sospensione condizionale della pena, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, e non dalla data di consumazione del reato da essa giudicato (giurisprudenza costante, e da ultimo Sez. 1, n. 8222 del 10/02/2010, dep. 02/03/2010).

E’, infatti, in tale momento che, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene operativo l’ordine di sospenderne l’esecuzione (art. 163 c.p., comma 1), alla condizione che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna (art. 168 c.p.).

Fino a tale momento, invece, eventuali altre condanne sono destinate ad essere valutate soltanto quali condizioni per l’ammissione al beneficio nell’ambito dell’art. 164 c.p. (Corte cost., ord. n. 434 del 1998).

Nella specie, il reato per il quale al S. è stata applicata la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed Euro 220 di multa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza 11 dicembre 2007, irrevocabile il 9 dicembre 2008, è stato commesso in (OMISSIS), e quindi nel periodo di osservazione decorrente dal 27 aprile 2006 (data d’irrevocabilità della sentenza, che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).

5. La presenza della causa di risoluzione prevista dalla richiamata norma giustifica la revoca della sospensione condizionale della pena che è disposta con la presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionale della pena concessa a S.V. con sentenza 2.3.2006 del Tribunale di Nocera Inferiore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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