Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2716 Reato continuato e concorso formale; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6 aprile 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata da P.S., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p., tra la sentenza del 6 novembre 2008 del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, irrevocabile il 18 giugno 2009, con la quale era stata applicata a P. la pena, condizionalmente sospesa, di anno uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, commesso il (OMISSIS), e la sentenza del 25 marzo 2009 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, irrevocabile il 15 dicembre 2009, con la quale era stata applicata allo stesso P. la pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 61 c.p., n. 2 e art. 617 bis c.p., comma 2, e art. 61 c.p., n. 2 e art. 337 c.p., commessi il (OMISSIS).

Il Giudice motivava la decisione ritenendo la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso tra i vari reati, avuto riguardo alla presenza dell’elemento cronologico e spaziale per la prossimità temporale dei fatti commessi nello stesso contesto territoriale, per il dato della ripetizione delle condotte della stessa indole e della stessa matrice, per l’identità delle modalità esecutive delle condotte e per l’identità causale delle azioni, e determinava la pena finale in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa.

Con la stessa ordinanza, e in conseguenza dell’operato ricalcolo della pena, era revocato, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 6 novembre 2008. 2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il quale deduce violazione dell’art. 188 disp. att. c.p.p., atteso che il Giudice ha accolto l’istanza generica di riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili rese ai sensi dell’art. 444 c.p.p., rideterminando ex officio il trattamento sanzionatorio, senza la "preliminare e necessaria" indicazione della specifica entità della pena da applicare ex art. 81 cpv. c.p..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 188 disp. att. c.p.p. prevede che, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 137 in tema di applicabilità del concorso formale e del reato continuato anche quando concorrono reati per i quali la pena è stata applicata su richiesta delle parti ed altri reati, la disciplina dei concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva assume un carattere peculiare "nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona".

In tal caso, infatti, la persona interessata ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sull’entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, o due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se ricorrono i casi previsti nell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

3. Alla stregua del chiaro disposto della predetta norma, la cui ratio va ravvisata nell’esigenza di evitare il cumulo costante ed indiscriminato del beneficio previsto dall’art. 81 cpv. c.p. e di quello previsto dall’art. 444 c.p.p., divenuto intangibile per la formazione del giudicato, non è sufficiente per l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra più reati, tutti giudicati ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il presupposto dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso.

E’ necessario che l’applicazione della disciplina del reato continuato sia richiesta concordemente dall’interessato e dal pubblico ministero, che l’eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione e che la pena complessiva concordata (o comunque da determinare in concreto in applicazione dell’art. 81 c.p.) non superi il limite stabilito dall’art. 444 c.p.p., e sia ritenuta congrua.

Questa Corte, nell’affermare con orientamento costante questi principi, ha tenuto conto del fondamento del patteggiamento della pena, rappresentato dall’accordo delle parti, e della necessità che esso sia superato con nuovo accordo tra le medesime parti, salvo che lo stesso non sia raggiungibile per il dissenso ingiustificato del pubblico ministero (Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, dep. 04/04/2005, Liberti, Rv, 231261; Sez. 1, n. 20986 del 01/04/2004, dep. 04/05/2004, Adelizzi, Rv. 228984; Sez. 1, n. 29678 del 09/07/2003, dep. 16/07/2003, Verardi, Rv. 225541; Sez. 1, n. 474 del 27/01/1997, dep. 25/03/1997, Simone, Rv. 207020; Sez. 1, n. 6208 del 01/12/1995, dep. 12/02/1996, Talevi, Rv. 203658; Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 26/04/1993, dep. 08/06/1993, Imprice, Rv. 194423).

4. Nel caso in esame la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva riguarda due sentenze di applicazione della pena a richiesta.

Il ricorrente, pertanto, non avrebbe dovuto avanzare una istanza generica al giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto, in via preliminare, ottenere l’accordo del Pubblico Ministero per la determinazione della pena detentiva nel limite di cui all’art. 444 c.p.p., o, in caso di disaccordo del Pubblico Ministero, chiedere al giudice di applicare ugualmente la pena entro tale limite ritenendo ingiustificato il mancato accordo del Pubblico Ministero.

Il Giudice dell’udienza preliminare adito, in mancanza di tale accordo o della prospettazione del dissenso del Pubblico Ministero, non avrebbe dovuto accogliere la richiesta motivandola, come ha fatto, con valutazione limitata alla verifica dell’identità del disegno criminoso nel soggetto agente.

5. Il provvedimento impugnato adottato in violazione all’art. 188 disp. att. c.p.p., deve essere, pertanto, annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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