Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Genova, in data 4 febbraio 2010, ha rigettato la sua istanza volta al differimento della pena per infermità, perchè non gravi le patologie denunciate ed ha nel contempo dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare perchè ostativo il titolo di reato, propone ricorso per Cassazione C. A., assistito dal suo difensore di fiducia, che ne chiede l’annullamento perchè viziata, a suo avviso, da manifesta illogicità della motivazione.

Denuncia, in particolare, la difesa istante che nulla avrebbe detto il giudice a quo in ordine alla richiesta avanzata dal ricorrente per la concessione della detenzione domiciliare giustificata dalle condizioni di salute particolarmente gravi, richiesta proposta ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. c) O.P., per la quale non ricorrono cause ostative, tenuto conto della diversità giuridica e di funzione della disciplina in parola con quella di cui all’art. 147 c.p., in relazione alla quale soltanto avrebbe il tribunale articolato argomentazioni negative.

Quanto poi a tale ultimo profilo lamenta la difesa ricorrente la mera apparenza della motivazione articolata in prime cure, sia con riferimento all’apodittico diniego della necessità di un accertamento medico legale di ufficio, sia in considerazione della copiosa documentazione tecnica di parte offerta ai giudicanti, tutta convergente, quest’ultima, verso la incompatibilità delle patologie accertate in soggetto ultrasettantenne, con il regime di detenzione carcerario e comunque dimostrativa della contrarietà del trattamento detentivo in carcere a carico del ricorrente con il senso di umanità.

Lamenta infine la difesa istante la scarsa considerazione data dal tribunale, nella delibazione della vicenda, al denunciato rischio di suicidio.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, attesa la mancata considerazione in essa della istanza proposta dall’interessato ai sensi dell’art. 47 ter comma 1 bis O.P. con riferimento al suo grave stato di salute.

3. La doglianza merita di essere positivamente valutata.

3.1 Ha avuto modo questa Corte di precisare che, in presenza di una richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della detenzione e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione; all’esito di tale valutazione, qualora, tenuto conto della natura dell’infermità e di un’eventuale prognosi particolarmente allarmata, l’espiazione della pena appaia contraria al senso d’umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell’impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l’istituto del differimento previsto dal codice penale, mentre, nel caso in cui le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, lett. c), può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter cit..

In tali occasioni, inoltre, il giudice di legittimità ha sempre ribadito che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dall’art. 146 c.p., e art. 147 c.p., comma 1, n. 2, mira soltanto ad evitare che l’esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso d’umanità (Cass., Sez. 1, 18/06/2008, n. 28555; Cass., Sez. 1, 14/11/2007, n. 45758; Cass., Sez. 1, 27/05/2008, n. 26806).

3.2 Nel caso in esame il Tribunale ha diffusamente e lodevolmente argomentato per escludere la ricorrenza nella fattispecie della ipotesi riferibile all’art. 147 c.p., di guisa che manifestamente infondato è il secondo motivo di censura proposto dalla difesa istante, ma nulla ha esso Tribunale dedotto in relazione alla possibile applicazione, nel caso in esame, della disciplina di cui all’art. 47 ter, comma 1, lett. c), del quale in astratto ricorrono requisiti e condizioni, tenuto conto della pena da espiare e dello stesso titolo di reato non ostativo all’applicazione della richiamata disciplina. Fondata è, pertanto, la censura difensiva di cui al primo motivo di ricorso.

4. L’ordinanza in esame va pertanto cassata, ancorchè nei limiti appena precisati, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova per nuovo esame sul punto di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett. c) O.P. e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Genova.

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