Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza 17/22.2.2010 confermava il pregresso decreto del magistrato di sorveglianza di Novara, datato 24.11.2009, che disponeva l’espulsione di L. M., detenuto in espiazione della pena di anni uno, mesi 5, giorni 23 di reclusione e mesi tre di arresto, così determinata dal provvedimento di cumulo emesso il 16.3.2009 dal p.m. di Torino.

Ad avviso dei giudici di sorveglianza nessun rilievo poteva concedersi al fatto che nel provvedimento di cumulo fosse stata compresa la pena dell’arresto, conseguente ad una sentenza di condanna per il reato ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 – reato ostativo al provvedimento di espulsione in forza del cit.

D.Lgs., art. 16, comma 5, perchè questa, l’espulsione, era comunque impedita dal fatto che, per la disposizione dell’art. 669 c.p.p., in caso di cumulo tra le pene della reclusione e dell’arresto, quest’ ultimo doveva essere eseguito per primo.

Il principio di diritto così come affermato contrasta con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato dall’interessato che ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento (Sez. 1, 12.11.2009 Louafi, Rv. 245690; Sez. 12.2.2008, Kokolari, R.v. 239308). La espulsione della straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione non può essere disposta qualora la pena da espiare sia determinata a seguito di cumulo comprensivo di pena inflitta per taluno dei reati ostativo alla concessione della misura, nè può procedersi a scioglimento del cumulo stesso per imputare la pena espiata al reato ostativo e disporre l’espulsione in relazione alla pena residua: la ragione del principio di diritto come sopra esposto è stata ravvisata nel giudizio, presunto ex lege, di pericolosità del condannato per il fatto di aver riportato per l’appunto una condanna ostativa alla concessione della misura dell’espulsione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di espulsione emesso il 24.11.2009 del magistrato di sorveglianza di Novara nei confronti di L.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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