Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2711 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 gennaio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata fra le parti di Euro 800 di ammenda a G.N., imputata del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 1, artt. 660 e 594 c.p., commesso in (OMISSIS), e dello stesso reato, commesso in (OMISSIS), ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra gli addebiti, valutata corretta la qualificazione giuridica del fatto, considerata congrua la pena ed operata la riduzione per il rito.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova, il quale, con unico motivo, lamenta violazione dell’art. 594 c.p. per essere stata applicata la pena dell’ammenda prevista per la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., nonostante la contestazione, in continuazione con detta contravvenzione, anche del delitto di ingiuria, punito con la pena della reclusione o della multa in via alternativa, e nonostante la valutazione in sentenza della corretta qualificazione giuridica dei reati contestati e la ritenuta continuazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.

2. In tema di applicazione della pena concordata fra le parti, spetta al giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica dell’imputazione e la legalità della pena concordata.

Il primo controllo, che suppone una ricognizione allo stato degli atti del procedimento per il riscontro dell’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività giustifica il proscioglimento dell’imputato e crea un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione (Sez. U., n. 3 del 25/11/1998, dep. 22/02/1999, Messina, Rv. 212437), attiene alla verifica da compiersi dell’astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, finalizzata ad evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 c.p.p. e dell’art. 112 Cost. (Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, dep. 18/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv. 246394;

Sez. 1, n. 46146 del 04/11/2009, dep. 01/12/2009, P.G. in proc. Rosa, Rv. 245505; Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, dep. 28/11/2007, P.G. in proc. Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 1282 del 22/10/2002, dep. 14/01/2003, P.G. in proc. Scodini, Rv. 223847; Sez. 5, n. 1627 del 18/12/2001, dep. 16/01/2002, P.G. in proc. Peano G., Rv. 220818).

Il secondo controllo attiene alla verifica della legalità della pena, e cioè della sua conformità alle regole che la disciplinano e di quelle che influiscono sulla sua determinazione, come passaggio imprescindibile per valutarne la congruità (Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 246930; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 19/01/2007, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033; Sez. 6, n. 46457 del 05/10/2004, dep. 30/11/2004, P.M. in proc. Pirastru, Rv. 230655; Sez. 3, n. 641 del 16/02/1999, dep. 29/03/1999, P.M. in proc. Zanon A, Rv. 213275).

3. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, dopo aver ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, ha omesso di considerare, nel ratificare l’accordo concluso fra le parti, che all’imputata erano stati contestati, in entrambi i capi di imputazione, la contravvenzione continuata di cui all’art. 660 c.p. e il delitto continuato di cui all’art. 594 c.p., puniti, rispettivamente, con la pena dell’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a Euro 516 e con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 516, e che la pena concordata è stata quella dell’ammenda, prevista per la contravvenzione e applicata come pena base in Euro 1000, eccedente il limite massimo di Euro 516 previsto per il reato di molestia.

In tal modo, si è trascurato – in sentenza – di tenere conto non solo del concorso formale tra il delitto di ingiuria e la contravvenzione di molestia continuati, contestati in entrambi i capi di imputazione, ma anche della maggiore gravità della fattispecie delittuosa rispetto a quella contravvenzionale, attesa la valutazione in astratto già compiuta dal legislatore, e della pena prevista per la violazione più grave, neppure chiarendosi se la ritenuta continuazione tra tutti gli addebiti abbia riguardato solo le plurime condotte contravvenzionali o le stesse e le plurime condotte delittuose.

4. L’illegalità della pena irregolarmente determinata implica l’esclusione della validità dell’accordo relativo al patteggiamento concluso fra le parti del processo, che si estende alla sentenza impugnata che lo ha ratificato e che deve, pertanto, essere annullata.

L’annullamento della sentenza deve avvenire senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c.p.p., perchè le parti rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato potranno rinegoziare l’accordo su altre basi o il procedimento potrà proseguire con il rito ordinario (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, P.G. Calibe e altro, Rv.

247841).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di La Spezia per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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