Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2710 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in data 18.11.2009, ha rigettato la sua istanza volta all’ammissione alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali ovvero a quella della detenzione domiciliare, in relazione alla pena infettagli dal Tribunale di Padova con sentenza del 25.9.2007, sul rilievo che, ancora di recente, l’istante era stato arrestato in flagranza del reato di furto e denunciato per violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perchè inottemperante degli obblighi rinvenienti dalla sua sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S., propone ricorso per Cassazione R.P., assistito dal suo difensore di fiducia, che ne chiede l’annullamento perchè viziata, a suo avviso, da manifesta illogicità della motivazione. Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che:

– mancherebbe, nel provvedimento impugnato, una apprezzabile motivazione delle ragioni per le quali attualmente l’istante non sia persona affidabile;

– la bancarotta fraudolenta per cui viene chiesta la misura è rappresentata dallo stesso tribunale come non grave e comunque conseguenza più di imperizia ed impreparazione imprenditoriale che di un callido disegno criminoso;

– è illogico negare l’affidamento in relazione al reato in espiazione opponendo il reato medesimo;

– in ordine all’attualità dell’affidabilità dell’istante il Tribunale motiva sulla base di un oggettivo quanto grave travisamento dei dati di fatto, dappoichè evocati precedenti niente affatto risalenti al 2008, ma al 2004, e cioè a sei anni or sono;

– da allora molte cose sono cambiate nella vita dell’istante, come provato dalle stesse relazioni dell’UEPE e, soprattutto, dalla circostanza che l’istante medesimo lavora stabilmente presso la ditta "The Hawr Global Trade s.r.l.";

– l’esperienza di lavoro, importante, ma appena accennata dal tribunale, comprova un percorso di risocializzazione certo ed affidabile;

– la motivazione negativa per l’istante si fonda pertanto, tutta sui precedenti penali del ricorrente, ormai lontani nel tempo e non più attuali;

– nulla di specifico offre poi l’ordinanza impugnata in relazione alla misura della detenzione domiciliare.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, atteso il travisamento delle date relative agli evocati precedenti penali a carico del ricorrente ed al rilievo che tale errore ha avuto sulla motivazione del gravato diniego.

3. La doglianza merita di essere positivamente valutata.

3.1 Il Tribunale territoriale ha fondato il provvedimento di rigetto sull’argomento che sussisterebbe, nel caso di specie, una situazione di pericolosità sociale, desumibile dai precedenti penali puntualmente evocati, peraltro tutti risalenti nel tempo, ad eccezione dell’arresto in flagranza di furto in appartamento e della violazione degli obblighi posti dal provvedimento di sorveglianza speciale, collocati dal tribunale al 2008, eppertanto in epoca recente.

3.2 La motivazione si appalesa sotto più aspetti lacunosa e comunque fondata su un oggettivo travisamento dei fatti.

Ed invero appare utile rilevare che, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Cass., Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, rv 213062) nelle pendenze processuali (Cass., Sez. 1, cit.) nelle informazioni di P.S. (Cass., Sez. 1, 11.3.1997, Capiti, rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, dalla condotta carceraria e dai risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture carcerarie di osservazione (Cass., Sez. 1, 22.4.1991, Calabrese, in Cass. pen., 1992, 1894) dappoichè in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra. Tanto per pervenire alla conclusione che ognuno dei richiami di cui alla motivazione in esame è meritevole di considerazione da parte del giudice investito della istanza presentata dal ricorrente, ma gli stessi (reato commesso, precedenti e pendenze, rapporti di P.S.) nella configurazione del modello penitenziario delineato dal nostro ordinamento, hanno la necessità di essere inquadrati nell’osservazione della personalità del detenuto e di essi può essere fatta la necessaria utilizzazione giuridica, soltanto allorchè le eventuali carenze educative e sociali poste in luce dall’osservazione carceraria portano ad escludere, nel caso concreto, la possibilità di instaurare una normale vita di relazione, eventualmente con l’ausilio di opportune prescrizioni.

3.2 Ciò posto in generale e tornando, come di necessità, al caso in esame, si appalesa una evidente contraddizione logica tra gli elementi e le circostanze evocate dal tribunale – palesemente errati e travisati nei riferimenti decisivi – e le conclusioni negative in tal modo assunte, sia per la evidente risalenza nel tempo dei precedenti penali, sia per i positivi risultati forniti da una perdurante ed assai positiva esperienza lavorativa, sia ancora per la non negativa relazione dell’UEPE, dati questi tutti convergenti verso una positiva evoluzione della personalità del ricorrente.

Di tali circostanze manca nella motivazione impugnata un sia pur minimo accenno di necessario bilanciamento con il peso dei precedenti penali, peraltro erroneamente considerati proprio per il decisivo travisamento di date, al fine di valutare compiutamente a quale dare motivata prevalenza e per consentire, infine, la conclusiva indicazione di una delle due opzioni poste dalla domanda esaminata e decidere in tal guisa quale fosse quella di giustizia perchè conforme alle norme di riferimento.

4. L’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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