Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 419 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 1724/2010 il Tar per la Calabria ha respinto il ricorso proposto da G.M., candidato alle elezioni regionali della Calabria per la lista PDL – circoscrizione Cosenza collegata alla lista regionale del candidato Presidente G.S., avverso il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 9 aprile 2010, relativo alle operazioni di rinnovo del Consiglio regionale della Calabria del 28 e 29 marzo 2010, nella parte in cui assegna alla coalizione vincente (candidato Presidente G.S.) un premio di maggioranza di quattro seggi, anziché cinque, oltre al Presidente eletto, facendo venire meno il seggio da attribuire alla lista P.D.L. relativo alla circoscrizione di Cosenza.

G.M. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Regione Calabria si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione delle modalità di computo degli eletti al Consiglio regionale della Calabria a seguito delle elezioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riguardo alla assegnazione alla coalizione vincente (candidato Presidente G.S.) di un premio di maggioranza di quattro seggi, anziché cinque, oltre al Presidente eletto; tale errore avrebbe fatto venire meno il seggio da attribuire alla lista P.D.L. relativo alla circoscrizione di Cosenza, spettante all’appellante.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, dopo aver ricostruito il quadro normativo nazionale e regionale e aver rilevato la correttezza delle operazioni elettorali nella parte in cui è stato attribuito alla coalizione vincente un premio di maggioranza di quattro seggi oltre al candidato Presidente.

L’appellante contesta tale statuizione e deduce che il premio di maggioranza da attribuire alla coalizione vincente doveva essere di cinque seggi sulla base dell’art. 4, lett. 3), della L.R. Calabria n. 1/2005, come modificato dalla L.R. n. 4/2010, mentre l’ufficio elettorale centrale avrebbe erroneamente applicato la L.R. n. 6/2010, entrata in vigore ad operazioni elettorali in corso.

Il Tar avrebbe travisato il thema decidendum, che era costituito dall’applicabilità, o meno, della sopravvenuta L.R. n. 6/2010.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.

Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che il Presidente della Giunta fa parte del Consiglio regionale, con la conseguenza che anche questo seggio deve essere conteggiato ai fini della verifica del raggruppamento della quota dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza.

Tale previsione è contenuta nella normativa nazionale (art. 5 l. cost. n. 1/99) ed è ancora più chiaramente espressa nella normativa regionale, la cui applicabilità è richiamata dallo stesso appellante (art. 1, comma 2, L.R. n. 1/2005, come modificato dalla L.R. n. 4/2010: "Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta, compreso il Presidente della Giunta regionale").

L’appellante, infatti, non contesta l’applicabilità della L.R. n. 4/2010, che anzi invoca a fondamento della sua tesi, ma sostiene l’inapplicabilità della successiva L.R. n. 6/2010.

Tale ultima questione non assume rilievo ai fini della decisione, in quanto già in base al quadro normativo antecedente l’entrata in vigore della L.R. n. 6/2010, la tesi dell’appellante non poteva essere condivisa.

Infatti, una volta stabilito che il Presidente della giunta regionale fa parte del Consiglio e rientra nel numero di cinquanta consiglieri regionali, si deve necessariamente computare il Presidente tra i candidati eletti al Consiglio regionale.

Al riguardo, l’art. 4 della L.R. n. 1/2005, introdotto dalla L.R. n. 4/2010, aveva stabilito che "3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste cinque dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)."

Dovendosi includere il Presidente della giunta tra gli eletti e dovendolo computare ovviamente in quota maggioranza, l’imperfetto riferimento ai cinque seggi a quest’ultima spettanti non poteva che includere anche il Presidente della giunta regionale, come si poteva ricavare anche dal riferimento ai "nove seggi da assegnare con sistema maggioritario", contenuto negli artt. 2 e 4 della L.R. n. 1/05, come modificati dalla L.R. n. 4/10.

Il riferimento al numero di "nove", anziché di "dieci" è esplicativo del fatto che il decimo seggio è quello spettante al candidato Presidente eletto, che non è aggiuntivo rispetto al previsto numero dei consiglieri regionali.

Di conseguenza, l’art. 1 della L.R. n. 6/2010 si è limitato a confermare tale interpretazione rendendo più chiaro il disposto normativo, prevedendo che "All’articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4 laddove introduce l’articolo 4 alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 al comma 1, lettera b), dopo le parole "assegna al medesimo gruppo di liste" la parola "cinque" è sostituita dalla parola "quattro".

La spettanza alla maggioranza di quattro seggi più il Presidente eletto si ricavava, come appena indicato, già sulla base della L.R. n. 4/2010, con conseguente irrilevanza della questione dell’applicabilità della successiva L.R. n. 6/2010, benché la stessa assuma sul punto un carattere interpretativo.

L’appellante fonda la sua tesi, limitando la lettura della normativa regionale alla sostituzione del termine "cinque" con "quattro" per dedurre la rilevanza della successiva L.R. n. 6/10 sulla proclamazione degli eletti, trascurando però la complessiva lettura del descritto quadro normativo regionale e delle modifiche apportate dalla L.R. n. 4/2010.

Deve, quindi, ritenersi che legittimamente è stato assegnato alla coalizione vincente (candidato Presidente G.S.) un premio di maggioranza di quattro seggi, oltre al Presidente eletto.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

In considerazione della novità della questione, trattandosi della prima applicazione della richiamata legge regionale, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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