Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4387 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.F.V., esercente attività di procuratore sportivo, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso, con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione presentata per l’anno 1998 ai fini IVA, contestando la legittimità dell’accertamento e la fondatezza della pretesa fiscale.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, rilevando che il maggior accertamento non risultava sorretto da concreti elementi probatori.

Pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, la CTR, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, lo accoglieva, opinando, per un verso, che il contribuente era stato informato delle fonti dell’accertamento e che, quindi, era nelle condizioni di difendersi adeguatamente e, rilevando, sotto altro aspetto, che l’atto impositivo non risultava fondato su presunzioni, bensì su dati desunti dalla documentazione relativa agli incarichi ricevuti dai calciatori, e che le emergenze di detti atti non trovavano smentita in elementi probatori contrari, offerti dal contribuente. Il F. ha gravato di ricorso tale ultima decisione, sulla base di cinque mezzi.

L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Motivi della decisione

I Giudici di secondo grado, come anzi rilevato, hanno accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto legittima e fondata la pretesa fiscale, opinando, per un verso, che le conclusioni dell’Ufficio accertatore erano basate "su dati emergenti dagli incarichi dati dai calciatori al contribuente (loro procuratore), in cui, tra l’altro, veniva stabilita la percentuale del 5% da corrispondergli", per cui non appariva verisimile la pattuizione di una percentuale inferiore,e, sotto altro profilo, rilevando che il contribuente non aveva offerto "prove convincenti", tenuto conto che le dichiarazioni dei calciatori, versate in atti, non potevano essere ammesse, "in quanto nel processo tributario non è ammessa la prova orale".

Il primo ed il secondo motivo del ricorso, con i quali viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia, sono fondati.

E’ circostanza incontestata che il contribuente con l’atto di costituzione in secondo grado, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, in quanto proposto tardivamente (07 luglio 2005), dopo la scadenza del termine lungo di un anno e 4 6 giorni, posto che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 10 marzo 2003, nel presupposto che, nel caso, non tornava applicabile la sospensione dei termini, disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6. E’, altresì, pacifico che tale eccezione, non risulta esaminata e decisa dall’impugnata sentenza, malgrado la relativa rilevanza ai fini della definizione della controversia.

Il Giudice di appello, in vero, malgrado la formulazione di specifica e rituale censura, ha, del tutto, ignorato la questione, che non viene esaminata nella parte motiva e che non trova, neppure, appropriata statuizione, nel dispositivo dell’impugnata decisione, la quale si limita ad esaminare e decidere le questioni prospettate dall’Agenzia.

Il che rende evidente l’esistenza di un difetto di attività del giudice di secondo grado, che risulta correttamente denunciato dalla ricorrente, sia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 1170/2004; n. 375/2005; n. 1755/2006), sia pure, ex art. 360 c.p.c., n. 5, posto che "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Il ricorso, per tali motivi, va dunque accolto e, per l’effetto, assorbite le altre doglianze, va cassata l’impugnata sentenza e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, nei sensi di cui alla parte motiva, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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