Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 416 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con determinazione del Direttore di Comprensorio n. 981 del 9.6.2008, il Comprensorio Sanitario di Bolzano dell’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano indiceva una gara per la "concessione a terzi del servizio bar dell’Ospedale di Bolzano".

Alla gara partecipavano quattro ditte, tra cui la società ricorrente D.C.&.N. Sas di Bolzano, attuale gestore del servizio bar oggetto della procedura e le ditte S. Spa di Ravenna, C.F. SC di Reggio Emilia, e la società S.R. Spa di Vicenza.

A seguito della valutazione delle offerte da parte della Commissione, veniva approvata la seguente graduatoria:

– S. Spa punti: 94,73/100;

– D.C.&.N. Sas punti: 77,03/100;

– S.R. Spa punti: 76,93/100;

– C.F. SC punti: 71,65/100.

Terminate le operazioni di gara, il Presidente della Commissione comunicava che sarebbe stato necessario procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, in quanto sia la valutazione tecnica, sia la valutazione economica della S. Spa, prima in graduatoria, risultava superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto.

Con determinazione n. 1752 dd. 6.10.2008 il Direttore di Comprensorio nominava la Commissione per la verifica della congruità dell’offerta, che riteneva congrua l’offerta della S. s.p.a..

Con determinazione n. 1955 dd. 3.11.2008 il Direttore di Comprensorio disponeva l’aggiudicazione della procedura aperta EC 9/08 per la concessione per 6 anni del servizio bar dell’ospedale di Bolzano alla ditta S. Spa di Ravenna per un importo di Euro 2.442.000,00 maggiorato di IVA 20%, per un totale di Euro 2.930.400,00.

Con sentenza n. 146/2009, il T.R.G.A. di Bolzano accoglieva il ricorso notificato in data 3.12.2008 dalla società D.C.&.N. Sas, ritenendo fondata la censura della incompetenza della Commissione, incaricata della valutazione dell’anomalia dell’offerta, in quanto la verifica dell’offerta anomala sulla base delle giustificazioni presentate spettava alla stessa commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica.

In esecuzione della suddetta sentenza, con nota del 23 aprile 2009, il responsabile del procedimento convocava la commissione tecnica (già nominata con determinazione del Direttore del Comprensorio n. 1541 dell’8 settembre 2008) al fine di procedere alla verifica dell’offerta anomala.

La Commissione tecnica, dopo aver esaminato le giustificazioni presentate dalla società S. S.p.a. e aver chiesto e ottenuto chiarimenti, riteneva che non vi fossero elementi tali da dimostrare l’anomalia dell’offerta della ditta S. S.p.a..

Successivamente, con determinazione n. 932 dell’8 giugno 2009, il Direttore del Comprensorio di Bolzano aggiudicava definitivamente la procedura aperta EC 9/08, per la concessione del servizio bar all’interno dell’ospedale di Bolzano (per il periodo di sei anni), alla ditta S. S.p.a..

Con sentenza n. 50/2010 il T.R.G.A. di Bolzano respingeva l’ulteriore ricorso proposto dalla società D.C.&.N. Sas avverso la nuova aggiudicazione.

La società D. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

L’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e la S. s.p.a. si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione della fase della procedura di gara per la concessione a terzi del servizio bar dell’ospedale di Bolzano, svolta a seguito di un precedente annullamento dell’esito della gara disposto dal T.R.G.A. di Bolzano.

Come già detto, con sentenza n. 146/09 il T.R.G.A. di Bolzano aveva ritenuto che la verifica dell’anomalia dell’offerta spettasse alla stessa Commissione incaricata della valutazione delle offerte, e non poteva essere attribuita ad altra Commissione, come in concreto avvenuto.

L’obbligo conformativo che derivava da tale pronuncia era, quindi, costituito dalla rinnovazione della fase di verifica dell’anomalia da parte della stessa Commissione che aveva valutato le offerte dei concorrenti.

Tale precisazione consente di evidenziare l’infondatezza delle prime due censure proposte dall’appellante, che sostiene la nullità assoluta del rinnovo del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta a causa dell’assenza di un atto formale di nomina e di affidamento dell’incarico alla Commissione e deduce la nullità del verbale di determinazione dd. 8 giugno 2009 per difetto di approvazione dei verbali contenenti i lavori della Commissione.

Si osserva, al riguardo, che la competenza della Commissione che aveva valutato le offerte a verificare anche l’eventuale anomalia delle stesse deriva direttamente dall’obbligo conformativo fissato dalla precedente sentenza del T.R.G.A..

Non era, quindi, necessario alcun atto formale di nomina o affidamento dell’incarico alla Commissione, anche se va rilevato che – con atto del 23 aprile 2009 – il responsabile del procedimento ha provveduto a convocare la Commissione tecnica per procedere, in esecuzione della sentenza, alla verifica dell’anomalia; la prima censura è quindi, anche, priva di fondamento in fatto, essendo intervenuto un atto formale che ha attribuito alla Commissione l’incarico di valutare l’anomalia dell’offerta.

Analoghe considerazioni valgono per la seconda censura, in quanto l’aggiudicazione definitiva è avvenuta proprio sulla base dell’esito delle valutazioni della Commissione sulla congruità dell’offerta, che sono state condivise dalla stazione appaltante.

Nell’atto di aggiudicazione dell’8 giugno 2009 sono richiamati i verbali della Commissione del 13 e 25 maggio 2009 a dimostrazione della piena conoscenza ed approvazione di tali verbali, senza alcuno spazio per la formalistica tesi proposta dall’appellante.

3. Con il terzo motivo l’appellante contesta la valutazione di congruità dell’offerta della S., deducendo il difetto di motivazione e l’insostenibilità di tale offerta sotto il profilo del costo del lavoro, dell’accantonamento del TFR, della mancata previsione dei ricavi per la vendita di giornali periodici, dei costi per le polizze assicurative e per imposte e tasse e dell’esiguità dell’utile dichiarato.

I vari profili della censura, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.

Preliminarmente, si osserva che alcun limite sussiste al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione di gara, potendo essere certamente utilizzata anche la consulenza tecnica di ufficio; tuttavia, la Ctu non è uno strumento per supplire all’onere probatorio posto a carico delle parti e, nel caso di specie, si ritiene che le censure attinenti alle valutazioni tecniche della Commissione siano in parte infondate sulla base degli elementi prodotti in giudizio e, in parte, sfornite di adeguato supporto probatorio, che non può essere sostituito dalla consulenza d’ufficio.

Sempre in via preliminare si chiarisce non è rimessa alla valutazione di questo giudice di appello la questione dell’applicabilità del procedimento di anomalia dell’offerta alle procedure di concessione di servizi pubblici.

Non sussiste il difetto di motivazione della valutazione della Commissione, che – nella seduta del 25 maggio 2009 – ha valutato i chiarimenti dell’impresa e li ha condivisi, argomentando circa la complessiva affidabilità dell’offerta.

Si tratta di una motivazione adeguata, potendo le ragioni in favore della congruità dell’offerta derivare, anche in parte, dal richiamo alla correttezza delle giustificazioni fornite.

Premesso che un giudizio di anomalia dell’offerta deve riguardare non l’inesattezza di singole voci, ma l’offerta nel suo complesso, si rileva, in particolare, che:

– le giustificazioni fornite costituiscono chiarimenti in ordine all’offerta, e non integrano una modificazione della stessa;

– contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non vi era alcun obbligo di riassunzione del personale del precedente gestore e il numero degli agli addetti al servizio non va rapportato a quelli utilizzati dal gestore uscente;

– con riguardo all’organizzazione del lavoro, l’impresa aggiudicataria può vantare economie di costi derivanti dalla gestione di altri esercizi nella zona in questione;

– il TFR non incide in modo significativo sulla complessiva offerta della S.;

– la mancata considerazione delle vendite di prodotti complementari (giornali e riviste) dimostra al massimo una sottostima della voce ricavi e rafforza la congruità dell’offerta;

– non vi è alcuna prova dell’inadeguatezza delle spese indicate per le polizze assicurative e la relativa censura proposta dall’appellante è del tutto generica;

– le questioni attinenti al prelievo fiscale non sono pertinenti al fine di valutare la congruità dell’offerta;

– la quota di ricavi e di utile dell’offerta garantisce la sostenibilità economica della stesa e, al riguardo, alcun contrario adeguato elemento di prova è stato fornito dall’appellante.

Deve, quindi, ritenersi corretta la valutazione di congruità della S. e l’insussistenza dei presupposti per disporre una consulenza tecnica di ufficio.

Ogni altra questione è inammissibile in questa sede, non potendo l’appellante, che ha visto il suo ricorso integralmente respinto dal Tar, richiamare genericamente motivi proposti in primo grado, né potendo essere reintrodotte censure attinenti ad una presunta necessità di escludere l’aggiudicataria o di valutare diversamente la sua offerta, ormai precluse dallo stato del giudizio che riguarda la sola verifica dell’anomalia, e non più le fasi precedenti esaminate con la prima sentenza del T.R.G.A..

4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P., per ciascuna delle parti appellate costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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