Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 26-01-2011, n. 2706 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Trento, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 16 aprile 2010, accoglieva parzialmente l’istanza proposta da D.L. diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la rideterminazione, per effetto della continuazione, della pena allo stesso inflitta in relazione ai reati oggetto di tutte le sentenze incluse nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti posto in esecuzione, ritenendo provata, con riferimento ai fatti oggetto delle sentenze ai punti 4 e 5 del provvedimento di cumulo, l’unicità di disegno criminoso, "trattandosi di violazioni poco più che bagattellari, commesse per motivi di lucro, da soggetto tossicodipendente, in un ambito cronologico relativamente ristretto". 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore della Repubblica di Trento, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 81 c.p., evidenziando, a sostegno dell’impugnazione: a) che la motivazione della decisione del giudice dell’esecuzione risultava meramente apparente; b) che l’istanza parzialmente accolta, riguardava reati "espressione di particolare capacità criminale, avuto riguardo soprattutto al reato di rapina commesso mediante violenza e del delitto di ricettazione… commesso a distanza di oltre un anno dal primo"; c) che il dato valorizzato dal giudice dell’esecuzione – tenuità dell’oggetto dei delitti – non induce affatto a ritenere "la violazione commessa poco più che bagattellare"; d) che "in difetto di altri elementi circostanziali", non rileva, "la qualità di tossicodipendente del condannato".
Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Trento è inammissibile In quanto basata su motivi non specifici o comunque manifestamente infondati.

L’ordinanza impugnata resiste Infatti a tutte le censure prospettate in ricorso, fornendo l’apparato motivazionale della stessa – per quanto, in effetti, particolarmente scarno – spiegazione più che adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, delle ragioni per cui l’istanza ex art. 671 c.p.p. proposta dal Detentori, era meritevole di accoglimento, limitatamente ai reati oggetto delle sentenze di condanna di cui ai punti 4) e 5) del provvedimento di cumulo emesso nei confronti dell’istante.

1.1 Al riguardo, giova rammentare, in primo luogo, che l’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i alteri dettati dall’art. 81 c.p., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che, anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, sentenza n. 1587 del 1/03/2000, dep. 20/04/2000, imp. D’Onofrio, Rv. 215937).

1.2 Orbene, precisato che nessuna rilevanza può attribuirsi, contrariamente a quanto sostenuto dal PM ricorrente, al dato della "capacità criminale" del condannato con riferimento alla valutazione demandata al giudice dell’esecuzione, è caso in esame deve riconoscersi – come a ragione evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti – che il Tribunale di Trento ha esposto, sia pur sinteticamente, nel provvedimento impugnato "le ragioni della decisione, riconoscendo l’applicabilità della disciplina della continuazione ai reati di rapina e ricettazione di cui al predetto cumulo, sulla base della omogeneità delle condotte (trattandosi di reati contro il patrimonio), della relativa vicinanza temporale e soprattutto della riferibilità delle stesse allo stato di tossicodipendenza dal 2006 documentata dalla difesa, sulla base quindi dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dallo stesso art. 671 – quanto alla tossicodipendenza – significativi della riconducibilità delle condotte al medesimo programma criminoso", sicchè deve senz’altro escludersi la sussistenza vuoi di una violazione di legge vuoi di un vizio di motivazione, del resto neppure espressamente denunziato dal ricorrente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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