Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento di cui all’art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di
avvocato;
Vista l’istanza del sig. Pilloni Antonello Salvatore, nato l’8
marzo 1976 a Sassari (Italia), cittadino italiano, diretta ad
ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» ai fini
dell’iscrizione all’albo e dell’esercizio della professione di
«avvocato» in Italia;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di «dottore in giurisprudenza» presso l’Universita’ degli studi di
Sassari nel novembre 2004, omologato al titolo accademico spagnolo di
«licenciado en derecho» con delibera del «Ministerio de educacion y
ciencia» spagnolo del gennaio 2006;
Considerato che l’istante e’ iscritto all’ «Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid» (Spagna) da novembre 2007;
Preso atto che il sig. Pilloni ha prodotto il certificato di
compiuta pratica forense rilasciato dall’ordine degli avvocati di
Sassari;
Considerato infine che ha superato le prove scritte dell’esame di
abilitazione alla professione forense della sessione 2006;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute
del 24 aprile e del 17 settembre 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nelle sedute sopra indicate;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l’esercizio della
professione di «avvocato» e quella di cui e’ in possesso l’istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l’art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Pilloni Antonello Salvatore, nato l’8 marzo 1976 a Sassari
(Italia), cittadino italiano, e’ riconosciuto il titolo professionale
di «abogado» quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli
«avvocati» e l’esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Detto riconoscimento e’ subordinato all’espletamento di una prova
attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame
orale sulla materia specificata nell’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Roma, 21 settembre 2009
Il direttore generale: Frunzio
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11930&tmstp=1256279374246