Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 410 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13.3.1997 la Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia Trieste n.01379 del 20.12.1996 per i seguenti motivi:

a) Erroneità della sentenza per mancata rilevazione della denunziata improcedibilità del ricorso per sopravvenuta abrogazione della norma legislativa che prevede la contribuzione a favore di società concessionarie di lavori di metanizzazione;

b) Erroneità della sentenza per motivazione non corretta, perplessa, mancante di valutazione dei presupposti di fatto e della normativa comunitaria richiamata;

c) Erroneità della sentenza per iniqua ed eccessiva condanna alle spese di giudizio (20.0000 milioni di lire).

Si è costituta la società M.G. chiedendo il rigetto dell’appello.

Questo Consiglio di Stato con la decisione n.6528 del 2009 ha dichiarato interrotto il giudizio risultando che l’avvocato Verbari, difensore della società, si era cancellato dall’albo degli avvocati per cessazione della attività forense.

La Regione appellante ha prodotto atto di riassunzione facendo presente che la società M.G. risulta cessata e che da ricerche effettuate essa si è fusa mediante incorporazione nella Co.Gas spa che era anche il suo socio unico nel giugno 2001. A sua volta la società Co.Gas spa alla fine del 2001 si è fusa mediante incorporazione in altra società. Da una serie di fusioni, incorporazioni e scissioni l’ultima società è la E.O.M. s.r.l., società a responsabilità limitata con unico socio avente sede legale a Ferrara, via Bela Bartok n.29/G alla quale la Regione appellante ha notificato l’atto di riassunzione.

La società non si è costituita.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 6 luglio 2010.
Motivi della decisione

1. La soc. M.G., ricorrente in primo grado, aveva denunziato dinanzi al Tar Friuli Venezia Giulia la illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n.2226 del 1996, avente ad oggetto la revoca della precedente deliberazione giuntale n.3652 25 giugno 1993.

Con quest’ultima si stabiliva la ripartizione dei fondi disponibili per opere di metanizzazione a soggetti individuati in un elenco allegato (tra essi la M.G.)), in conformità all’art.2 della legge regionale n.56/1991.

La Regione si riservava di verificare alcuni dati e requisiti (individuazione delle opere e relativi costi) prima della erogazione dei contributi

Con la sentenza appellata il Tar richiamava la normativa regionale di riferimento (l.r.n.63/1981, n.60/1986, l.r.n.3/1987 e l.r. n.56/1991) rilevando che dal complesso normativo risultavano ammesse a contributo le opere per la distribuzione di gas combustibile con erogazione a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane nonché ai privati concessionari delle opere stesse.

Il Tar poi esaminava la delibera di Giunta n.3652 del 1993 di assegnazione dei contributi ai beneficiari e la successiva delibera n.2226 del 1996 di revoca. Dal provvedimento di revoca si delineavano le varie motivazioni:

a) che l’erogazione del contributo ex post all’impresa concessionaria avrebbe potuto costituire turbativa nei confronti della altre partecipanti che non avevano acquisito alcuna promessa di contributo al momento della presentazione della offerta;

b) la impossibilità di individuare l’ammontare del beneficio contributivo perché non risultava da precisi atti contabili l’importo delle opere realizzate; la problematica individuazione del soggetto beneficiario a causa di successive intervenute modifiche della struttura delle società assegnatarie dei contributi;

c) la impossibilità giuridica di dare attuazione alla legge regionale n.56 del 1991 perchè contrastante con il Titolo V del Trattato CEE.

La sentenza del Tar quindi in ordine alle suddette motivazioni:

dichiarava incomprensibile e contraddittoria la prima sub a) evidenziando che alcuna turbativa poteva derivare ad una gara già conclusa a causa di un contributo successivamente erogato;

sul profilo sub b) giudicava carenti sotto il profilo motivazionale le argomentazioni giustificative essendo stato operato soltanto un generico riscontro con riferimento ad alcuni importi dei lavori a talune società concessionarie;

con riferimento alla motivazione principale sub c) valutava insussistente l’asserito contrasto tra la legge regionale n.56 del 1991 con la normativa del Trattato CEE evidenziando che non risultava contrastante con la normativa comunitaria l’applicata legge regionale che ammetteva unicamente la possibilità di concessione di contributi anche ai concessionari di opere di metanizzazione e dall’altro come la medesima normativa regionale non contrastava con il divieto di concorrenza sleale e di distorsione della concorrenza, essendo i contributi stessi concessi ed erogati per opere già iniziate e quindi senza alcuna alterazione della par condicio ipotizzabile nella fase di espletamento della gara.

Sottolineava anche la mancata indicazione dell’interesse pubblico specifico alla revoca intervenuta a distanza di tempo nonché la mancata considerazione degli interessi e delle aspettative dei privati coinvolti.

Per tali motivi il Tar accoglieva il ricorso ed annullava la deliberazione di Giunta Regionale n.2226 del 1996 condannando la Regione alle spese di giudizio nell’importo di 20 milioni.

Appella la sentenza la Regione Friuli Venezia Giulia avanzando in via principale la eccezione di improcedibilità del ricorso originario e la erroneità della sentenza per motivazione non corretta, perplessa, mancante di valutazione dei presupposti di fatto e della normativa comunitaria richiamata.

2. L’eccezione di improcedibilità avanzata dalla Regione appellante risulta fondata ed assorbente.

Ed invero la Giunta regionale con deliberazione n.3652 del 1993, in applicazione dell’art.2 della legge regionale n.56 del 1991, aveva stabilito la ripartizione dei fondi, salve le cennate verifiche. Successivamente, come prima rilevato, la Giunta aveva adottato la deliberazione di revoca n.2226 del 1996. Tuttavia successivamente alla adozione di tali atti ed alla proposizione del ricorso di primo grado, il suddetto art. 2 della l.r. n.56 del 1991 veniva abrogato dall’art. 10 della l.r. 19.8.1996 n.31 con l’effetto che non solo il provvedimento di riconoscimento dei contributi, ma anche il successivo provvedimento di revoca ed in definitiva tutto il relativo procedimento amministrativo non trovavano più il proprio supporto normativo al momento della decisione sul ricorso di primo grado essendo stata eliminata dall’ordinamento legislativo regionale l’estensione, operata con la disposizione abrogata, della contribuzione pubblica regionale alle opere di metanizzazione anche a favore delle imprese private concessionarie dei relativi lavori.

In sostanza all’accoglimento nel merito della impugnativa proposta dinanzi al Tar era di ostacolo giuridico la inesistenza, per intervenuta abrogazione, della norma che abilitava l’amministrazione regionale ad erogare i contributi alle società concessionarie.

In tale quadro normativo sopravvenuto, prima della positiva conclusione delle verifiche e della concreta erogazione del contributocon la ricorrente in primo grado aveva perso per factum principis un interesse concreto ed attuale alla pronunzia.

3. In conclusione, in riforma della sentenza, l’appello della Regione deve essere accolto, il ricorso in primo grado considerato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Per la peculiarità della vicenda contenziosa spese ed onorari dei due gradi di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello in epigrafe indicato e dichiara improcedibile il ricorso in primo grado.

Spese compensate nei due gradi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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