Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 26-01-2011, n. 2700 Competenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2009 la Corte d’appello di Milano, sezione terza penale, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine all’istanza presentata in data 10 settembre 2009 dal difensore di I.G., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, rilevando che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile era stata emessa il 7 aprile 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, cui ha disposto la trasmissione degli atti per quanto di competenza.

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza in data 8 luglio 2010 ha declinato la propria competenza per essere competente la Corte d’appello di Milano e, denunciando il conflitto di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il Giudice, in particolare, rilevava che la sentenza del 7 aprile 2008, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano, convertito in appello, era stata riformata dalla sentenza del 27 gennaio 2009 della stessa Corte, che aveva modificato il giudizio di comparazione effettuato dal primo giudice, tra le circostanze attenuanti generiche, la recidiva e le circostanze aggravanti contestate, nei confronti degli imputati I. G. e P.D., sottraendo la recidiva al giudizio di comparazione; aggiungeva che la sentenza d’appello era stata annullata senza rinvio, su ricorso del coimputato P., da questa Corte che aveva rideterminato la pena per il ricorrente e per l’effetto estensivo anche per I., come statuito dal primo giudice; e rilevava che, tuttavia, la sentenza di primo grado era divenuta definitiva dopo il radicamento della competenza presso la Corte d’appello di Milano, già adita da I. con incidente di esecuzione.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste perchè due giudici hanno formalmente ricusato di prendere cognizione dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene alla Corte d’appello di Milano.

2. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna emesse da giudici diversi deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4.

Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, indipendentemente dall’oggetto della domanda.

La norma non precisa, tuttavia, il momento in cui si consolida la situazione che determina la competenza.

Secondo l’orientamento costante espresso da questa Corte, la competenza si determina, con riguardo all’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis, si radica definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (Sez. 1^, n. 23252 del 19/05/2010, dep. 16/06/2010, Confi, comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1^, n. 24438 del 03/06/2008, dep. 16/06/2008, Confl. comp. in proc. Torres e altri, Rv. 240811; Sez. 1^, n. 49256 del 21/10/2004, dep. 22/12/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1^, n. 23208 del 12/05/2004, dep. 17/05/2004, Confl. comp. in proc. Salah, Rv. 228253).

3. Nel caso di specie l’incidente di esecuzione è stato promosso da I.G. con istanza del 10 settembre 2009 diretta alla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza del 27 gennaio 2009 irrevocabile il 14 marzo 2009, su ricorso del Procuratore Generale presso la stessa Corte convertito in appello, aveva modificato il giudizio di comparazione effettuato dal primo giudice, con sentenza del 7 aprile 2008, nei confronti degli imputati I.G. e P.D., sottraendo la recidiva al giudizio di comparazione.

Tale modifica, di carattere strutturale e inerente al reato, disposta con sentenza divenuta irrevocabile per I. il 14 marzo 2009, ha fondato la competenza del giudice d’appello (Sez. 1^, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 08/02/1999 P.G. in proc. Biolzi, Rv. 212445).

L’annullamento senza rinvio della sentenza del 7 aprile 2008 della Corte d’appello, su ricorso del coimputato P., disposto da questa Corte che ha rideterminato la pena per il ricorrente e, per l’effetto estensivo, anche per I., come statuito dal primo giudice, non modifica la competenza già radicata. Il giudicato per l’effetto estensivo del giudizio di cassazione promosso dal coimputato si è, infatti, formato il 17 settembre 2009, e, dunque, in epoca successiva alla proposizione dell’incidente di esecuzione.

4. Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata la competenza della Corte d’appello di Milano.
P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d’appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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