Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 26-01-2011, n. 2699 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo proposto da B.P. avverso l’ ordinanza del 17 novembre 2009, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata in relazione al semestre 4 agosto 2008 – 3 febbraio 2009, durante il quale, come da relazione comportamentale dell’11 febbraio 2009, il reclamante era stato denunciato per furto di medicinali.

Il Tribunale motivava la sua decisione rilevando che per il fatto contestato il condannato non aveva subito sanzioni disciplinari e il procedimento penale era tuttora pendente presso la Procura di Milano.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano, il quale ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sul rilievo che la valutazione da compiersi ai fini della concessione della liberazione anticipata non presuppone la contestazione formale di infrazione disciplinare, nè l’irrogazione di sanzione disciplinare, nè l’esito del procedimento penale per fatti integranti ipotesi di reato, ma l’analisi dei fatti commessi come dimostrativi o meno di una sufficiente partecipazione del condannato all’opera rieducativa.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione sul rilievo che nell’ordinanza è omesso qualsiasi riferimento a fatti concreti positivi, posti in essere dal condannato, indicativi di una sua fattiva partecipazione all’opera di rieducazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La concessione del beneficio della liberazione anticipata ai condannati a pena detentiva per qualsiasi delitto è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 54 Ord. Pen., occorrendo avere riguardo alla condotta carceraria e ai risultati del trattamento individuale.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in linea di principio, la corretta condotta carceraria non è elemento di per sè sufficiente e valutabile, in assoluto, quale sicuro indice di partecipazione all’opera di rieducazione. Si deve, infatti, riconoscere valore preferenziale ai risultati dell’obbligatorio trattamento individuale che, comportando un’ approfondita osservazione della personalità, è in grado di meglio portare alla luce situazioni e stati interiori, dimostrativi di un miglioramento etico – qualitativo del soggetto per l’effettiva incidenza delle attività rieducative svolte dalla struttura carceraria.

Qualora, però, il trattamento individuale sia mancato e non risulti il rifiuto del detenuto di sottoporvisi o di sottrarsi, comunque, ad altre iniziative di recupero, è del tutto logico utilizzare, si è osservato ancora da parte di questa Corte, altri elementi di giudizio, tra i quali primaria rilevanza va attribuita al comportamento all’interno dell’istituto penitenziario, nel quale ordinariamente si riflettono le tendenze positive o negative del recluso, che può e deve, pertanto, costituire una prima base di valutazione, eventualmente integrata da elementi ulteriori, se disponibili (tra le altre, Sez. 1^, n. 2567 del 28/05/1993, dep. 19/07/1993, Scozzare, Rv. 195663; Sez. 1^, n. 73 del 11/01/1994, dep. 22/02/1994, P.M. in proc. Caruso, Rv. 196559; Sez. 1^, n. 3109 del 22/05/1995, dep. 01/07/1995, P.G. in proc. Krumball, Rv. 201956).

3. La valutazione della regolarità della condotta carceraria del detenuto non deve, tuttavia, procedere tenendo conto solo del comportamento rispettoso di quanto imposto dal regolamento carcerario, atteso che un comportamento dovuto del detenuto non è idoneo di per sè a dimostrare la partecipazione all’opera di rieducazione (Sez. 1^, n. 73 del 11/01/1994, dep. 22/02/1994, P.M. in proc. Caruso, Rv. 196559; Sez. 1^, n. 3003 del 17/05/1995, dep. 22/06/1995, Pane, Rv. 201731), occorrendo, invece la prova di una fattiva e convinta adesione del medesimo alla detta opera (Sez. 1^, n. 29352 del 21/06/2001, dep. 19/07/2001, Carbonaro G., Rv. 219478).

Nè l’infrazione al regolamento carcerario può essere valutata, al fine di formulare prognosi infausta sulla capacità del condannato di prestare certa e sincera adesione alle finalità del trattamento rieducativo, solo se l’infrazione sia stata contestata ritualmente e sia sfociata in una sanzione disciplinare, o sia intervenuto accertamento definitivo in sede penale del fatto commesso integrante illecito penale.

Ed infatti, ai fini del rigetto della liberazione anticipata, è ritenuta del tutto legittima la valutazione del contenuto di un rapporto disciplinare, anche se nullo per omessa contestazione dell’infrazione o non sfociato validamente in una sanzione disciplinare, in quanto le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatone, ma esclusivamente "come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo" (Sez. 1^, n. 6615 del 15/12/1995, dep. 20/02/1996, Sorrentino, Rv. 204343; Sez. 1^, n. 16986 del 28/11/2002, Fedele, Rv. 224792.; Sez. 1^, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 25/03/2009, Bellocco, Rv. 243541).

Del pari, anche i fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati per stabilire se lo stesso sia meritevole di beneficio penitenziario, prescindendo dall’accertamento giudiziale della responsabilità penale (Sez. 1^, n. 6989 del 09/12/1999, dep. 29/12/1999, Saponaro, Rv. 215125).

4. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di potere concedere, in accoglimento del reclamo proposto dal condannato, i quarantacinque giorni di liberazione anticipata richiesti, affermando di non poter prendere in considerazione la circostanza, emergente dalla relazione comportamentale in atti dell’11 febbraio 2009 e relativa alla denuncia sporta a carico del B. per furto di medicinali nel semestre 4 agosto 2009 – 3 febbraio 2009 in valutazione, per non essere stato lo stesso mai sanzionato disciplinarmente nè condannato in via definitiva in sede penale.

In tal modo, il Tribunale non si è adeguato ai suddetti principi, ritenuti condivisibili da questo Collegio, omettendo di valutare, come avrebbe dovuto, i dati fattuali emersi, neppure contestati nella loro materialità, come indicativi della correttezza o meno della condotta carceraria del B. e della sua partecipazione o meno alle finalità del trattamento rieducativo.

Nè nell’ordinanza impugnata, che si è soffermata sull’assenza del dato formale dell’accertamento dell’infrazione disciplinare e della responsabilità penale, vi è alcun riferimento alla valutazione in concreto della condotta carceraria. Non risulta, infatti, verificato se effettivamente nel comportamento tenuto dall’interessato siano comunque rinvenibili elementi, tratti da specifiche condotte intramurarie o dai rapporti con gli operatori dei servizi e il personale dell’area educativa, sintomatici dell’evoluzione della personalità dello stesso verso modelli socialmente validi, nè è rinvenibile una motivazione congrua e logica in ordine allo sviluppo e agli esiti ai risultati del trattamento individuale.

5. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *