T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 21-01-2011, n. 408 Distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo, proposto avverso la diffida a sospendere l’attività intrapresa e la successiva ingiunzione a rimuovere le opere realizzate, è improcedibile per sopravenuta carenza di interesse atteso che, a seguito della presentazione di d.i.a. in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l’amministrazione comunale ha accolto quest’ultima con provvedimento prot. 10798 del 26.11.2008.

I motivi aggiunti, avverso l’atto emesso dalla A.P.L. s.p.a. in data 3.12.2008 nella parte in cui subordina l’assenso alla costruzione di serre smontabili al rispetto della distanza di mt. 25 dal confine autostradale, sono infondati e vanno respinti per le ragioni che seguono.

Giova richiamare l’art. 9 della L. n. 729/1961, applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua, a mente del quale "Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa".

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il termine "manufatti di qualsiasi specie", sia per la sua amplissima accezione letterale, sia per le eccezioni specificamente previste nel medesimo contesto precettivo (alberi da piantare ed impianti di telecomunicazione), si riferisce a tutte le costruzioni che si trovino, in proiezione orizzontale, di fronte al confine stradale, e siano dunque finitime ad esso, ivi comprese quindi gli impianti serricoli.

Per costante giurisprudenza, infatti, il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come se fosse previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed all’incolumità delle persone (circostanza, peraltro, già dotata di autonoma e specifica rilevanza rispetto agli altri tratti viari in ragione della peculiare modalità di fruizione e circolazione sulle reti autostradali, con conseguente specialità del relativo regime giuridico rispetto alle altre prescrizioni di corrispondete tenore); ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che, per consistenza strutturale, non comportino immediati pericoli o minacce per la sicurezza del traffico.

Né in senso opposto rileva il richiamo alla normativa regionale in tema di serre (L.R. Campania n. 7/1996), nella parte in cui si prevede per gli impianti serricoli una distanza inferiore dalla viabilità pubblica (mt. 5): trattasi, invero, di disciplina di settore che, per un verso, non incide su di un vincolo dettato dalle riferite finalità sottese alla legge statale per distinte e più ampie esigenze (con conseguente irrilevanza delle argomentazioni in ordine al riparto di competenza legislative su diverse materie); e, per altro verso, in quanto norma di deroga, costituisce disposizione eccezionale, non applicabile – ex art. 14 disp. prel. c.c. – oltre i casi in essa specificamente considerati.

Donde la legittimità della contestata prescrizione.

Le spese di giudizio possono compensarsi ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), dichiara improcedibile il ricorso iniziale e respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *