T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 21-01-2011, n. 406 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione,, con specifico riferimento al presente giudizio, la pronunciato la sentenza n. 8225/2010, che, riformando la decisione del Consiglio di Stato n. 483/2009 e concordando con la statuizione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adottata da questo Collegio con sentenza n. 884/2007, ha fissato il presente principio di diritto: "Rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia che abbia quale parte una società consortile la cui attività si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, che opera in un ambiente concorrenziale (quello dei mercati all’ingrosso – art. 1, l. 125/1959) sopportando direttamente i rischi economici connessi alle attività previste dall’oggetto sociale (il perseguimento dell’oggetto sociale deve essere improntato a criteri di economicità), tant’è vero che è previsto che eventuali perdite di esercizi precedenti debbono essere ripianate attraverso gli utili conseguiti in esercizi successivi. Pertanto i bisogni che la società mira a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi carattere commerciale, il che porta ad escludere che la società consortile possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge."

In questa sede, considerato che, quando la Corte di Cassazione decide una questione di giurisdizione, "statuisce" su di essa, procedendo ad una diretta applicazione, nel caso concreto, della legge processuale applicabile, con conseguente efficacia vincolante per il giudice di merito (arg. ex artt. 41 e 382 c.p.c. e, per rinvio extrasistematico, 15, comma 1, D. Lgs. n. 104/2010, c.p.a.), occorre prendere atto di tale decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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