Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4376 Imposta di successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/7/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Arezzo nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, di accoglimento dell’opposizione spiegata dalle contribuenti sigg.re A. e C.P. in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di imposte derivanti dalla successione ereditaria della defunta madre sig. P.U. E.F. apertasi in (OMISSIS), all’esito di pagamento effettuato con cessione di beni culturali.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resistono con controricorso le sigg.re A. e C.P., che hanno presentato anche memoria.
Motivi della decisione

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31, 33 e 39, D.L. n. 79 del 1997, art. 11, artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Lamentano che l’apodittica affermazione contenuta nell’impugnata secondo cui una risoluzione ministeriale è "inidonea a sovvertire una legge" si rivela invero inidonea "a palesare quella che, secondo la CTR, dovrebbe essere la corretta lettura della legge il cui non sovvertimento si afferma, e di seguito del motivo per cui la tesi dell’ufficio non sia condivisibile". E che se "la CTR avesse proceduto alla analisi dei motivi di appello delle epigrafate disposizioni di legge si sarebbe resa conto che la risoluzione del 3 luglio 2001, n. 102 … in realtà tende solo a prendere atto delle vigenti previsioni di legge recate dal D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 33 e 39, non contenendo sforzi interpretativi delle stesse, ma tendendo solo a fornire una lettura coordinata delle stesse".

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidenti (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, essendosi limitato a meramente affermare che "…una risoluzione ministeriale non può sovvertire una legge e non può sovvertire una denuncia di successione di quattro anni prima che lo stesso Ufficio aveva liquidato. Per quanto riguarda le passività dichiarate, la commissione ritiene che la defunta quale piccola imprenditrice con contabilità semplificate non era tenuta alla redazione dell’inventario di cui all’art. 2217 cod. civ., e di conseguenza nella denuncia di successione è stato correttamente indicato tra le attività il valore dell’azienda, dei terreni agricoli e delle attrezzature mentre tra le passività i debiti di natura agrari come cambiali agrarie, mutui e finanziamenti agevolati", emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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