Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 26-01-2011, n. 2698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto il reclamo proposto da F.F. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 23 ottobre 2009, che lo aveva dichiarato delinquente abituale ai sensi dell’art. 103 c.p., e lo aveva sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata minima di due anni, rilevando che, mentre non era in discussione il presupposto di legge per l’applicazione dell’art. 103 c.p., essendo stato il F. condannato per una lunga serie di reati non colposi, non era "luogo a provvedere nella procedura registrata d’ufficio ex art. 103 c.p.", poichè il giudizio di pericolosità espresso sulla base degli elementi in atti non sarebbe stato attuale al momento del "fine pena" fissato nel 2030. 2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Napoli, il quale ne chiede l’annullamento, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, per avere il Tribunale confuso il momento deliberativo circa la valutazione della pericolosità del condannato con quello esecutivo della misura di sicurezza, atteso che lo stato di detenzione è incompatibile solo con l’esecuzione della misura e la pericolosità è rivalutabile all’esito della detenzione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Non è contestata, nella vicenda in esame, l’esistenza del presupposto di legge per la dichiarazione di abitualità a delinquere del condannato F.F., ai sensi dell’art. 103 c.p., rappresentato dalle plurime condanne per reati non colposi.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel dare atto della mancanza di contestazione sul punto, ha puntualizzato che ostativa alla dichiarazione di abitualità nel delitto e all’applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro, disposte dal Magistrato di sorveglianza, è la lontananza nel tempo del fine pena, ritenuta impeditiva dell’attualità di ogni valutazione della pericolosità sociale.

La questione di diritto prospettata dal ricorrente attiene a questo aspetto della vicenda, sostenendosi in ricorso che nessuna incompatibilità sussiste tra lo stato di detenzione del condannato e la valutazione della sua pericolosità, attenendo la incompatibilità solo al momento esecutivo della misura di sicurezza ed essendo la pericolosità rivalutabile all’esito della detenzione.

3. Secondo l’orientamento costante espresso da questa Corte, in materia di misure di prevenzione personali, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, poichè occorre distinguere tra "momento deliberativo e momento esecutivo" della misura e poichè l’incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura stessa. Per l’effetto, si è affermato, la misura può avere inizio solo quando venga a cessare lo stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l’eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, dep. 14/07/1993, Tumminelli, Rv. 194063; Sez. 1^, n. 3671 del 28/09/1993, dep. 22/01/1994, Modesto, Rv. 196210; Sez. 6^, Sentenza n. 1057 del 07/03/1996, dep. 28/05/1996, Fontana, Rv. 204800; Sez. 1^, n. 3581 del 24/05/1996, dep. 06/08/1996, Alario, Rv. 205487; Sez. 1^, n. 6964 del 20/12/1996, dep. 19/04/1997, Azzali, Rv. 207349; Sez. 1^, n. 239 del 11/01/1999, dep. 15/02/1999, Pappacena A., Rv. 212569;

Sez. 1^, n. 5221 del 22/09/2000, dep. 14/11/2000, Ignazzi e altro, Rv. 217194; Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, dep. 06/03/2008, Gallo, Rv. 238658).

4. Tali principi trovano in materia di misure di sicurezza personali, fondate sui medesimi presupposti delle misure di prevenzione personali e tendenti al medesimo obiettivo della eliminazione della pericolosità, puntuale base normativa nel disposto dell’art. 205 c.p.p., che espressamente prevede al comma 1 che le misure di sicurezza sono ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, e prevede (per quanto qui interessa) al comma 2, n. 3, che le misure possono essere ordinate con provvedimento successivo in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge, tra i quali rientra il caso delle misure applicate quando interviene la dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell’art. 109 c.p., comma 1; nella previsione della rivalutabilità della pericolosità sociale, che costituisce il presupposto dell’applicazione della misura di sicurezza, in sede di revoca della misura ai sensi dell’art. 207 c.p., e di riesame della pericolosità ai sensi dell’art. 208 c p.; e nel disposto dell’art. 211 c.p., che prevede l’esecuzione delle misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

5. L’ordinanza impugnata non ha fatto applicazione di tali principi e con motivazione illogica, confondendo il momento deliberativo circa la pericolosità del condannato e la dichiarazione di delinquenza abituale e il momento esecutivo della misura di sicurezza, ha ritenuto lo stato di detenzione del condannato ostativo anche alla valutazione della pericolosità, sempre rivalutabile, e alla dichiarazione di delinquenza abituale che non solo comporta l’applicazione di misura di sicurezza, ma anche produce plurimi effetti ad altri fini ( art. 109 c.p., commi 1).

L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i formulati rilievi.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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