T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 21-01-2011, n. 402 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso iscritto al n. 420/2009, D.V.P., impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. ord. n. 232 del 28.10.2008 con cui il Dirigente dell’U.t.c. del Comune di Santa Maria La Fossa, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle strutture destinate al ricovero di capi bufalini, realizzate alla località "Strada Larga o Vecchia per Capua".

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria;

2) Violazione d.p.r. n. 380/2001, art. 1 e 3 della legge n. 241/1990, violazione artt. 822 e segg. c.c., eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, omessa valutazione, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi generali in materia;

L’ordinanza impugnata è fondata sull’apodittico presupposto che le strutture insistano su un’area costituente "relitto stradale" a ridosso del lato sud dell’argine fluviale del Fiume Volturno, qualificata di proprietà comunale. L’ordinanza impugnata non tiene in alcun conto che l’area descritta come "relitto stradale" non appare qualificabile come demaniale, non essendo più destinata al soddisfacimento del pregresso uso pubblico, sin dal periodo successivo alla edificazione dell’argine fluviale negli anni 60.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 31, 36 e 37 d.p.r. 380/2001, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dei principi generali in materia.

Il provvedimento demolitorio è stato adottato obliterando ogni considerazione sulla sanabilità delle strutture per cui è ricorso, che, in quanto pertinenze agricole dell’azienda bufalina, possono beneficiare dell’indice di fabbricabilità contemplato dalla legge regionale n. 14/1982 per le zone agricole.

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.

Il Comune intimato si costituiva per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito si va ad esporre.

2.1 Preliminarmente va escluso il rilievo delle censure di natura formale attinenti la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico attuale e l’assunta omessa comparazione degli interessi coinvolti.

Al riguardo va rimarcato che, per orientamento costante di questo Collegio, l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario, ed il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell’opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.

In secondo luogo, in presenza di un provvedimento di demolizione, non corre l’obbligo a carico dell’amministrazione procedente di valutare previamente la presunta sanabilità delle opere abusivamente realizzate in mancanza di una esplicita istanza documentale che sia stata presentata dall’interessato.

2. Destituita di fondamento è inoltre la dedotta illegittimità per una presunta e non comprovata sdemanializzazione dell’area su cui insiste la struttura oggetto di demolizione.

Pacificamente la sdemanializzazione c.d. tacita d’una strada, in assenza di adempimento da parte dell’amministrazione proprietaria delle formalità previste dalla legge in materia, presuppone comunque la sussistenza di atti univoci, concludenti e positivi della p.a., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico.

A tal fine non può ritenersi sufficiente a comprovare la detta sdemanializzazione il disuso da tempo immemorabile o l’inerzia dell’ente proprietario che non possono essere invocati come elementi indiziari dell’intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all’uso pubblico. In ogni caso è necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la p.a. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo, cosa che nella specie non è riscontrabile, avuto riguardo anche alle circostanze dedotte dal Comune in sede di costituzione. Ivi è emerso che la strada in oggetto, per la sua conformazione naturale e per le sue caratteristiche e funzione, ha da sempre assolto alla funzione di destinazione al pubblico transito, e che, nella specie, il transito su detta strada risulta limitato proprio a cagione della insistenza sulla sua sede delle opere che l’amministrazione comunale intende far demolire. La stessa emissione dell’ordine di demolizione in oggetto, basato sul presupposto dell’abusività delle opere contestate in quanto realizzate in assenza di titolo, e prive dell’autorizzazione comunale, costituisce prova evidente della volontà contraria da parte dell’amministrazione comunale al prospettato disuso della strada in questione.

Per le ragioni esposte il ricorso va respinto conseguendone per effetto della soccombenza la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune costituito.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Santa Maria La Fossa nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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