Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4375 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/9/2005 la Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Trento nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria di I grado di Trento di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società CA’ VIVA di Carla Fusi & C. s.n.c. nei confronti di avviso di rettifica e liquidazione emesso a titolo di INVIM in relazione ad atto di compravendita immobiliare del 2000.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 52.

Lamenta che "v’è radicale e assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata, con violazione diretta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e nullità della sentenza stessa".

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, essendosi limitato a meramente affermare che "La documentazione agli atti consente di identificare il terreno tra quelli che non sono immediatamente edificabili e definiti dalle sentenze n. 21573/04 e 21644/04 della Corte di Cassazione", emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima (assorbito il 2 motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dei "principi generali in materia di terreni edificabili ai fini INVIM e di loro stima"; nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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