T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 47 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo; Onere della prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.La società W.T. s. p. a. otteneva dal comune intimato, con deliberazione n. 249 del 11 novembre 2008, una concessione della durata di nove anni di un’area comunale per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile. Le parti, conseguentemente sottoscrivevano in data 28 novembre 2008 un apposito contratto diretto a regolamentare gli aspetti giuridici e patrimoniali della concessione.

Successivamente la Giunta comunale, con deliberazione n. 281 del 28/12/2008, revocava la suddetta deliberazione e disponeva di recedere dal relativo contratto stipulato, demandando al Dirigente competente la regolamentazione dei relativi aspetti contabili.

2.Avverso i suddetti provvedimenti presentava ricorso al T.A.R. la società interessata deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio il comune intimato che contro deduceva alle avverse doglianze e concludeva per la reiezione del ricorso.

Successivamente con motivi aggiunti impugnava gli ulteriori atti consequenziali emanati dal comune e formulava ulteriori censure avverso gli atti già impugnati.

L’istanza cautelare veniva accolta dal T.A.R. con ordinanza 149/2009 rilevando in particolare la violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, che deve precedere il provvedimento di revoca, nonché la violazione dell’articolo 6 del contratto per avere l’amministrazione omesso di valutare soluzione alternative di localizzazione come richiesto dalla citata pattuizione.

Le parti sviluppavano le rispettive difese con ulteriori memorie e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3.La deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 28/12/2008 ha revocato la precedente deliberazione comunale di concessione dell’area disponendo il recesso dal contratto demandando al Dirigente la sola esecuzione di quanto deliberato anche al fine di regolare i relativi aspetti contabili.

4. Ciò premesso il ricorso è fondato.

La revoca d’ufficio di un provvedimento amministrativo presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con un’adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’amministrazione. Tale principio, già enunciato dalla giurisprudenza amministrativa ha trovato un esplicito riscontro normativo nell’art. 14 della legge n. 15 del 2005, con il quale è stato introdotto l’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990.

Conseguentemente detto procedimento di revoca doveva essere preceduto, al momento della sua attivazione, dall’avviso di avvio del procedimento proprio per consentire al destinatario del provvedimento di prospettare le proprie ragioni che devono essere valutate dall’amministrazione e comparate con le proprie esigenze.

4.1. Nel caso in esame ciò non è avvenuto. L’Amministrazione ha revocato il precedente provvedimento senza rispettare il procedimento sopra delineato che richiede l’indispensabile partecipazione del privato prima che si formi la decisione dell’amministrazione.

La circostanza, affermata dalla difesa dell’amministrazione ma non comprovata e contestata dalla difesa del ricorrente, che la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe avvenuta successivamente, non consente di sanare il vizio dedotto poiché al Dirigente era stata demandata la sola esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta comunale anche al fine di regolare i relativi aspetti contabili.

5. Va, inoltre, rilevato che l’Amministrazione, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 6 del contratto stipulato ha omesso di valutare soluzione alternative di localizzazione come richiesto dalla citata pattuizione attivando, anche per questo aspetto un contraddittorio con la società interessata prima di assumere una decisione in ordine alla revoca della concessione dell’area.

6. Per tali ragioni di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.

7. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria.

Va, infatti, rilevato che all’azione risarcitoria non si applica la regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova (art. 2697 cc e 115 cpc) ed è, quindi,necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la realizzazione in concreto del danno lamentato (Consiglio di stato, sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2435).

7.1. Nel caso concreto la società ricorrente non ha assolto l’onere della prova né per quanto concerne la ritardata attivazione dell’impianto né per quanto concerne la quantificazione dei danni lamentati, tra l’altro nel breve termine intercorso tra l’adozione del provvedimento di revoca e la tutela cautelare prontamente concessa con ordinanza 149/2009, avendo prodotto soltanto un semplice conteggio di parte privo di valore probatorio.

8. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di causa a favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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