Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 26-01-2011, n. 2671 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – S.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza 12/15.1.2010 della corte di appello di Ancona che, in riforma della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica – Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto -, aumentava la pena di mesi quattro di arresto, inflittagli dal primo giudice, di 15 giorni per la contravvenzione continuata di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, deducendo, come primo motivo, illogicità della motivazione per non aver tenuto conto, il giudice di appello, delle deposizioni di due testi, T. e M., dalle quali poteva trarsi la giustificazione del trovarsi l’imputato nei luoghi a lui inibiti dal decreto del Questore, come secondo motivo, l’omessa motivazione sulla dedotta illegittimità del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno che gli vietava di ritornare nei Comuni di Monsampolo e Spinetoli.

– 2 – Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La difesa del ricorrente ritiene che la contravvenzione contestata sanziona la permanenza nei luoghi dove è stato stabilito il divieto di trovarsi ed, a tal fine, richiama la omessa considerazione dei testi che avrebbero deposto, l’uno, il M., nel senso che, al momento dell’accertamento, stava in macchina riconducendo il prevenuto nel luogo di residenza, l’altro nel senso che stava accompagnando l’imputato in un luogo, a lui sconosciuto, in cerca di lavoro. Eccezioni difensive chiaramente in conferenti a depotenziare una contestazione di trovarsi nel luogo oggetto della proibizione del Questore. Invero è configurabile la contravvenzione al foglio di via obbligatorio anche nel semplice transito del prevenuto nel Comune nel quale gli è stato inibito di rientrare (Sez. 1^, 11./25.3.2007, Fernandez, Rv 207097).

Parimenti inconferente è la censura che pretende, in base ad una articolata e complessa valutazione in merito ai precedenti del prevenuto, la disapplicazione del provvedimento del Questore che, invece, sul piano della legittimità, sotto i profili di violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza, è inattaccabile nella misura in cui sottolinea la pericolosità del prevenuto allontanato dai luoghi nel quale era dedito abitualmente ad attività delittuosa e destinatario di numerose denunce per reati gravi. Ed è regola affermata da questa stessa Sezione che il giudice penale può disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo, presupposto di ipotesi delittuosa e provvedere di conseguenza alla assoluzione dell’imputato, ma solo quando la causa di illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità, non potendosi certo sostituire la cognizione incidentale del giudice penale a quella istituzionalmente assegnata dall’ordinamento giuridico al giudice amministrativo (in termini, Sez. 1^, 11.6/15.7.2009, Makdad, Rv.

244296).

Ancora infondata è la censura che denuncia la omessa citazione dell’imputato nel giudizio di appello per il quale era stato eletto domicilio presso il difensore: dagli atti risulta compiutamente perfezionata una siffatta notifica presso il domicilio dell’avv. Falciani Giuseppe, Corso Mazzini 65, Ascoli Piceno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale ed alla somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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