Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La presente vicenda processuale scaturisce dall’impugnazione, da parte della S.r.l. INK e PAPER, sia dell’avviso di accertamento in materia di IRPEG ed ILOR per l’anno 1996, sia del provvedimento di diniego, emesso nell’anno 2002, dell’esenzione da dette imposte ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105.

In particolare, il provvedimento di diniego (sul quale l’avviso di accertamento si fondava) atteneva al merito dei presupposti, ritenuti insussistenti, del richiesto beneficio, ed era successivo a un precedente ed analogo provvedimento, emesso nell’anno 2001 (ed autonomamente impugnato), nel quale era stata evidenziata la carenza della documentazione richiesta per l’esame nel merito dell’istanza.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso.

1.2 – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio, deducendo che – non potendo applicarsi al provvedimento di diniego delle agevolazioni la sospensione dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, della quale la ricorrente aveva in concreto usufruito ai fini del termine per la proposizione del ricorso) t-il provvedimento di diniego doveva intendersi definitivo, con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento fondato sulla insussistenza delle menzionate esenzioni.

1.3 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio Napoli (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che, avendo la controversia ad oggetto un secondo provvedimento di diniego delle agevolazioni in materia di IRPEG ed ILOR, ed essendo pendente il giudizio scaturito dall’opposizione al primo provvedimento di diniego (emesso in base alla rilevata carena di documentazione), si sarebbe determinato un "bis in idem". 1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la società intimata.
Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla legittimità del secondo provvedimento di diniego, esclusa sulla base di un improprio riferimento al principio del bis in idem.

2.1 – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla omessa pronuncia circa l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto tardivamente proposto.

2.2 – Il ricorso in esame, per come complessivamente formulato, deve essere dichiarato inammissibile.

Ciascuno dei motivi, invero, contiene un’esplicita denuncia di carenze motivazionali.

Deve in proposito rilevarsi come in entrambi i casi non sia stata in alcun modo formulata l’indicazione riassuntiva e sintetica, richiesta dalla norma e costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009 ( L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5), nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cfr., per tutte, Cass., 10 aprile 2010, n. 8555).

2.3 – Per completezza di esposizione si rileva come la censura formulata con il secondo motivo attenga, in realtà, a un vizio di omessa pronuncia: emergono, pertanto, ulteriori profili di inammissibilità, sia per non essersi denunciato tale error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia, soprattutto, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ritenuto necessario anche in tale ipotesi (Cass., 23 febbraio 2009, n. 4329; Cass., 26 ottobre 2009, n. 22578).

2.4 – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.600,00, di cui Euro 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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