Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 26-01-2011, n. 2695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 1 luglio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, provvedendo sulla richiesta avanzata da L. M. di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 26 giugno 2009 dallo stesso Giudice, e divenuto esecutivo in data 1 gennaio 2010, ha ricusato la propria competenza ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 4. 2. Il Tribunale di Bari, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha declinato la propria competenza funzionale con ordinanza del 22 luglio 2010, richiamando il principio di diritto espresso da Sez. U. n. 4445 del 17 gennaio 2006, ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste perchè due giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, dando così luogo a una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l’opposizione al decreto penale di condanna appartiene al Giudice per le indagini preliminari, che per primo l’ha declinata.

2. L’art. 462 c.p.p., nel disciplinare l’ipotesi della restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, richiama la disposizione generale sulla restituzione nei termini contenuta nell’art. 175 c.p.p..

Il quarto comma di detto articolo individua il giudice competente a decidere sull’istanza di restituzione e stabilisce che sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa, distinguendo due fasi procedurali. Nella fase anteriore all’esercizio dell’azione penale la competenza spetta al giudice per le indagini preliminari, mentre nella fase successiva alla pronuncia della sentenza o del decreto di condanna decide il giudice che "sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione". 2.1. La ricerca del giudice che sarebbe competente sulla opposizione nel procedimento per decreto, e quindi sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione, ha dato luogo a indirizzi giurisprudenziali contrapposti.

Si è, infatti, sostenuto che il giudice competente è il giudice del dibattimento in quanto competente a trattare il giudizio immediato conseguente all’opposizione ai sensi dell’art. 464 c.p.p., comma 1, essendo norma di carattere eccezionale l’art. 461 c.p.p., che attribuisce al giudice per le indagini preliminari, che ha emesso il decreto penale, il potere di dichiarare inammissibile l’opposizione proposta, e comportando l’istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto una valutazione di merito che spetta al giudice competente a decidere sul merito dell’opposizione al decreto (tra le tante, Sez. 3^, n. 2185 del 10/06/1999, dep. 30/07/1999, Barbieri, Rv. 214941).

Secondo altro orientamento la competenza a decidere sull’eventuale richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna spetta al giudice per le indagini preliminari, che ha il compito di gestire la trafila procedurale che precede la fase del merito, demandata al giudice del dibattimento, e di procedere alla delibazione propedeutica dell’ammissibilità dell’azione intrapresa dall’opponente (tra le tante, Sez. 1^, n. 6118 del 22/11/1996, dep. 13/01/1997, Confi, comp. G.I.P. e Pret. Roma in proc. Ginobi, Rv. 206606), salvo che il giudice per le indagini preliminari non si sia spogliato del procedimento, avendo constatato che non è stata proposta opposizione o che l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 1^, n. 22729 del 16/04/2004, dep. 12/05/2004, Confi, comp. in proc. Chiarolanza, Rv. 228910).

2.2. Questa Corte è intervenuta a dirimere il contrasto con Sez. U, n. 4445 del 17/01/2006, dep. 03/02/2006, Confl. comp. in proc. Sciacca, Rv. 232727, risolvendo un conflitto di competenza sollevato ex art. 28 c.p.p., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa.

Partendosi dalla considerazione che l’atto di opposizione al decreto penale ha come immediato ed unico destinatario il giudice che ha emesso il decreto, e detto giudice emette il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 456 c.p.p., e valuta, ai sensi dell’art. 461 c.p.p., l’ammissibilità dell’opposizione, gli aspetti formali dell’atto, la tempestività e la legittimazione all’opposizione, mentre il giudizio conseguente all’opposizione è riservato alla cognizione del giudice del dibattimento o a quella del giudice per le indagini preliminari a seconda delle cadenze processuali fissate dall’art. 464 c.p.p., con detta sentenza si è ritenuto "indefettibile logico corollario" che il giudice per le indagini preliminari fosse l’organo competente "sulla opposizione", e, per l’effetto, quello competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione.

Il Collegio condivide l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, conforme ai principi affermati dalle stesse con riguardo alla natura giuridica e alla struttura dell’opposizione, nell’ambito del procedimento monitorio, e ai rilievi sistematici pure svolti sulla funzione attribuita al G.i.p. nel rito monitorio e con riguardo al necessario rispetto del criterio della ragionevolezza nell’interpretazione delle norme che disciplinano gli istituti processuali.

3. Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione, in quanto organo competente sull’opposizione. A detto Giudice vanno conseguentemente rimessi gli atti.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.

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