Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 26-01-2011, n. 2693 Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 aprile 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, ritenuta la propria competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di B.A., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p., tra la sentenza resa in data 14 ottobre 2005 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina, parzialmente riformata in appello il 18 luglio 2006, e definitiva l’1 novembre 2006, riguardante il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS), e la sentenza resa in data 8 ottobre 2007 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina, confermata in appello il 15 luglio 2008 e definitiva il 7 aprile 2009, riguardante il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso in (OMISSIS).

Il Giudice giustificava il rigetto della richiesta rilevando che, avuto riguardo alla differenza tra programma associativo di un’associazione per delinquere, generico e aperto per non essere preventivamente determinati il numero e l’epoca degli illeciti e per non essere preventivato un naturale termine dell’attività delinquenziale, e disegno criminoso, delimitato temporalmente e volto alla comune esecuzione di un numero preventivamente determinato di illeciti già individuati nei loro tratti essenziali, non vi erano elementi per ritenere che il programma associativo si esaurisse nella realizzazione di un numero preventivamente definito di reati, e tra questi il reato commesso il (OMISSIS) in epoca diversa dal reato associativo.

2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, B., il quale ne chiede l’annullamento censurandola sulla base di due motivi.

Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 665 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per incompetenza del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, sul rilievo che l’ultima sentenza passata in giudicato è quella emessa dalla Corte d’appello di Messina il 15 luglio 2008, che ha riformato in maniera sostanziale la sentenza di primo grado nei confronti dei coimputati.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 81 c.p., e all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e vizio di motivazione, sul rilievo che il reato commesso in (OMISSIS), per il quale il ricorrente è stato arrestato in flagranza per trasporto di circa mezzo chilogrammo di eroina, è maturato nel contesto associativo la cui esistenza è emersa attraverso le risultanze delle intercettazioni disposte nella sala colloqui della Casa circondariale di Messina, nella quale B. è stato ristretto, e sul rilievo che per i sodali le condotte, contestate e giudicate nello stesso processo con il reato associativo, sono state ritenute commesse in esecuzione dello stesso disegno criminoso con detto reato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto, nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, deve essere necessariamente unitaria per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4.

Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, indipendentemente dall’oggetto della domanda.

Al fine dell’individuazione del giudice dell’esecuzione, l’art. 665 c.p.p., comma 2, prevede che, se vi è stato appello, la competenza è determinata sulla base dell’avvenuta conferma o riforma della pronuncia di primo grado o della riforma limitata alla pena, essendo competente il giudice di primo grado se la sua decisione è confermata o riformata solo per la pena inflitta e altrimenti il giudice di appello.

3. I medesimi principi valgono, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti con una pluralità di imputati, dovendosi affermare, in coerenza con il principio della unitarietà dell’esecuzione, se la pronuncia di primo grado è appellata, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 6^, n. 831 del 04/03/1991, dep. 09/05/1991, P.G. in proc. Filippini, Rv. 190050; Sez. 1^, n. 3925 del 08/10/1992, dep. 23/11/1992 P.M. in proc. Mesi, Rv. 192360;

Sez. 1^, n. 2277 del 28/03/2000, dep. 12/05/2000, Di Nardo, Rv.

216075; Sez. 1^, n. 12445 del 17/01/2001, dep. 28/03/2001, Calafato, Rv. 218349; Sez. 1^, n. 4510 del 18/01/2005, dep. 08/02/2005, Romeo, Rv. 230748; sez. 1^, n. 44481 del 04/11/2009, dep. 19/11/2009, Confi, comp. in proc. Arena, Rv. 245681; Sez. 1^, n. 10415 del 16/02/2010, dep. 16/03/2010, PG in proc. Guarnieri e altro, Rv. 246395).

4. Nella specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo è la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina il 15 luglio 2008, che, riguardando diverse posizioni giuridiche, mentre ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del B., l’ha riformata nei confronti dei coimputati G.B., S.G., Ba.Pa. e H.A. con il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati a ciascuno ascritti e la rideterminazione conseguente della pena inflitta.

Tale modificazione di carattere strutturale e inerente al reato, non può ritenersi semplice modificazione della pena che, a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 2, mantiene la competenza dell’esecuzione in capo al giudice di primo grado (Sez. 1^, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 08/02/1999, P.G. in proc. Biolzi, Rv. 212445).

La competenza, che in tal modo si determina, spetta, alla stregua dei principi suddetti, al giudice di appello anche per la decisione dell’incidente di esecuzione attivato dal B..

5. L’ordinanza impugnata, che è stata emessa da giudice incompetente, deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla competente Corte d’appello di Messina.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Messina per quanto di competenza.

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