T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-01-2011, n. 631 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’atto impugnato risulta adottato sulla base della carenza dei requisiti psicofisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198 ed, in particolare, per "steno insufficienza polmonare di grado medio a prevalente stenosi. Art. 3 comma 2 riferimento tabella 1 punto 5 lett. a";

Rilevato che l’imperfezione de qua – la cui sussistenza non è posta in discussione dal ricorrente – rientra nell’ambito di quelle contemplate nella su richiamata previsione normativa;

Rilevato, ancora, che la richiamata previsione normativa ricollega il giudizio di "non idoneità" alla sola sussistenza delle infermità ed imperfezioni ivi indicate, senza imporre indagine alcuna – a differenza di altri casi – in ordine alla "rilevanza" o, ancora, all’effettiva sussistenza di disturbi funzionali;

Ritenuto che, in ragione di quanto rilevato, il ricorso sia infondato e, pertanto, vada respinto;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità del caso – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11974/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *