Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 26-01-2011, n. 2690 Trattamento penitenziario Esecuzione di pene detentive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9/13 novembre 2009 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inefficacia temporanea, per omessa previsione della sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 5, dell’ordine di esecuzione n. 972/09, emesso dalla Procura Generale di Napoli il 28 settembre 2009 nei confronti di S.A. in esecuzione della sentenza della stessa Corte del 26 novembre 2008, irrevocabile il 9 giugno 2009, per la quale risultavano da espiare anno uno, mesi tre e giorni ventotto di reclusione.

La Corte, in particolare, riteneva applicabile la disposizione contenuta nell’art. 656 c.p.p., comma 5, rilevando che il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena, previsto dal comma 9, lett. a), dello stesso articolo, non ricorresse nei confronti di soggetto condannato per uno dei delitti di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 – bis, quando l’aggravante contestata, prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, fosse resa inoperante, come nella specie, dal riconoscimento dell’attenuante "rilevante ai fini della ridotta pericolosità", di cui all’art. 8 della stessa legge.

2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 656 c.p.p., comma 9, deducendo che l’attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, comporta l’elisione dell’aggravante di cui all’art. 7 stessa legge solo quoad poenam e non come elemento tipizzante della condotta dell’agente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi con riferimento alla esclusione dell’indulto concesso con L. n. 241 del 1906. 3. Il Procuratore generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, in quanto l’istanza di sospensione dell’ordine di carcerazione avanzata da S.A. non poteva essere accolta anche qualificando la decisione come declaratoria di inefficacia temporanea dell’ordine di esecuzione per omessa previsione della sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 5, come è avvenuto.

2. L’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), correla espressamente il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena, previsto dal precedente quinto comma ("la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5, non può essere disposta…"), al titolo di reato per il quale è intervenuta la condanna definitiva, oggetto di esecuzione, che deve essere ricompreso fra quelli elencati nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 – bis, e successive modificazioni.

3. Questa Corte, ha più volte affermato, e il principio è ormai consolidato, che l’indulto concesso con L. n. 241 del 2006, non si applica al condannato per un delitto per il quale sia stata contestata e ritenuta esistente l’aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, (come modificato con L. 12 luglio 1991, n. 203), essendo irrilevante l’incidenza della stessa sulla pena, e cioè che, a seguito di un giudizio di valenza o a seguito del riconoscimento di un’attenuante, tale aggravante non abbia prodotto effetti.

Più specificatamente si è rilevato che sono esclusi dall’indulto concesso con L. n. 241 del 2006, i delitti in relazione ai quali sia intervenuto l’accertamento giudiziale della sussistenza dell’aggravante prevista dall’indicato art. 7, indipendentemente dall’applicazione della circostanza attenuante prevista dal successivo art. 8, e si è osservato che il fatto che il detto art. 8 preveda al comma 2, che, con il riconoscimento dell’attenuante, non si applichi l’art. 7 stessa legge, determina solo una conseguenza ai fini della pena, essendosi già realizzata la condizione ostativa all’applicazione del condono con la contestazione dell’aggravante, ritenuta fondata (Sez. 1^, n. 38325 del 25/09/2008, dep. 08/10/2008, P.G. in proc. Massaro, Rv. 241306; Sez. 1^, n. 10679 del 14/01/2008, dep. 07/03/2008, De Giglio, Rv. 239652).

4. La ratio delle disposizioni ostative all’applicazione dell’indulto, da individuarsi nella particolare e qualificata pericolosità dell’autore del reato, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, non elisa, ma solo resa non operativa, dalla riconosciuta collaborazione con la giustizia con l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 8, si rinviene, ad avviso del Collegio e come rilevato dal Procuratore ricorrente, anche nelle disposizioni limitative alla operatività della sospensione dell’esecuzione della pena, prevista dall’art. 656 c.p.p., comma 5, poste dal successivo comma nono, lett. a), con riferimento alla condanna pronunciata per fattispecie delittuose oggettivamente considerate (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 – bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste), che continuano a sussistere anche in presenza dell’attenuante di cui all’art. 8.

Nè, atteso l’inequivoco riferimento normativo al tipo di reato commesso e alla connessa organizzazione criminale, può pervenirsi a conclusioni diverse attraverso la valutazione della diversa incidenza dell’attenuante premiale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, rispetto alle attenuanti comuni per la ridotta pericolosità espressa dalla prima, come ritenuto dalla Corte d’appello, poichè la presenza dell’una e delle altre può comportare l’elisione delle circostanze aggravanti, contestate e concretamente accertate con la sentenza di condanna come elementi accidentali tipizzanti la condotta antigiuridica dell’agente, solo "quoad poenam", senza escluderle dalla fattispecie criminosa (Sez. 2^, n. 3731 del 28/06/2000, dep. 29/09/2000, Grasso, Rv. 217096), e la pericolosità dell’autore del reato, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, non può ritenersi, in ogni caso, automaticamente venuta meno in conseguenza della riconosciuta collaborazione con la giustizia (tra le altre, in materia di misure cautelari, Sez. 6^, n. 49557 del 09/12/2009, dep. 23/12/2009, Spagnuolo, Rv. 245659; Sez. 5^, n. 45853 del 08/10/2003, dep. 28/11/2003, Seidita, Rv. 227858; Sez. 5^, n. 38 del 12/01/1999, dep. 25/01/1999, P.M. e Galasso G. ed altri, Rv. 212340).

5. La decisione, adottata in violazione di legge, deve essere, quindi, annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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