Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 26-01-2011, n. 2669 Armi da guerra

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia datata 26.2/22.4.2010 che, in sede dibattimentale, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. alla richiesta di patteggiamento dell’ imputato, condannava quest’ ultimo alla pena proposta – anni uno e mesi dieci di reclusione e Euro 1.600 di multa – per i delitti di detenzione e porto di arma da guerra, con matricola abrasa, detenzione dei relativi proiettili, ricettazione e lesioni aggravate. I motivi di ricorso sono chiaramente inammissibili per il fatto che essi hanno riferimento a reati diversi da quelli per cui è stata riportata condanna o a pretese violazioni di norme processuali inconferenti al processo de quo: ricettazione di assegni, irrituale dichiarazione di contumacia, violazione della L. n. 241 del 2005, art. 6 e quant’altro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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