T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 658 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Sant’Angelo Romano in data 30 gennaio 2006 e depositato il successivo 21 febbraio, espongono i ricorrenti che il Sig. C. è proprietario di un fabbricato rurale con area di pertinenza sito in località Pantano di quel Comune. In data 21 ottobre 2005 gli agenti della municipale, dietro esposto di un vicino, verificavano la realizzazione di un muro di cemento armato a confine tra le due proprietà private del detto vicino e della signora C. G.. Gli agenti verbalizzavano che il muro era stato realizzato senza titolo abilitativo.

Seguivano pertanto i provvedimenti in epigrafe, atteso che il vicino lamentava che a causa della realizzazione del muro di altezza variabile di cm. 80, si verificavano cospicue infiltrazioni d’acqua nel suo fondo.

In data 30 novembre 2005 il ricorrente C. presentava dunque una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ai fini di regolarizzare la detta opera e l’Amministrazione comunale si pronunciava col provvedimento da ultimo indicato in epigrafe e con il quale sostenendo che nel procedimento pendevano due ordinanze di sospensione, comunicava che "la pratica era sospesa" e che comunque "necessitavano opportune modifiche per il proseguimento dell’iter amministrativo".

In data 9 dicembre 2005 il ricorrente C. pagava la sanzione edilizia di Euro 516,00, comminatagli con l’ingiunzione n. 8842 del 28 novembre 2005.

Avverso tutti i provvedimenti gli interessati deducono:

1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 del d.P.R.n. 380 del 2001. L’Amministrazione mostrerebbe una chiara consapevolezza, nel provvedimento impugnato, che gli interventi realizzati sono suscettibili di DIA, tant’è vero che le suddette ordinanze fanno espresso rinvio all’art. 37 per l’applicazione della sanzione pecuniaria.

Lamentano che in presenza di una domanda di sanatoria l’Amministrazione aveva il dovere di sospendere il procedimento sanzionatorio.

2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per illogicità; errore nei presupposti; sviamento. L’operato dell’Amministrazione è del tutto contraddittorio, dal momento che nella stessa giornata avrebbe provveduto ad adottare la sospensione dei lavori per una parte di muro e la sospensione e demolizione per un’altra parte ancora, laddove l’intero muro era sprovvisto di DIA;

– violazione di legge con riferimento alla sospensione dell’istruttoria per la dia, carenza di motivazione: l’Amministrazione ha sospeso il procedimento sulla dia, suggerendo modificazioni del tutto generiche e non chiarite, lasciando i ricorrenti nella totale incertezza circa gli interventi da realizzare.

Concludono per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Alla Camera di Consiglio del 16 marzo 2006 l’istanza cautelare è stata accolta nei limiti.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 alla quale il Collegio ha dovuto constatarne la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti la difesa di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che quest’ultima non ha più alcun interesse alla coltivazione del gravame.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La risalenza della lite consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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