T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 656 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, con atto sottoscritto dal difensore, munito dei relativi poteri, il ricorrente ha dichiarato la rinuncia agli atti del ricorso, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

che, con atto sottoscritto dal Sindaco, il Comune resistente ha aderito alla richiesta di compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

Considerato:

che l’atto di rinuncia è stato solo depositato in giudizio e non notificato;

che, tuttavia, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010, si desume che la parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del ricorso;

Ritenuto:

che il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;

che, a fronte anche dell’adesione del Comune resistente alla richiesta in tal senso della parte ricorrente, debba disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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