T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 653 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto impugnato, il quale ingiunge la demolizione ex artt. 17 e 16 della legge regionale numero 15/2008 (in esito alla inottemperanza alla precedente determinazione dirigenziale numero 236 del 13 febbraio 2009, che l’atto impugnato riferisce "notificata in data 3 aprile 2009", ma che il ricorrente afferma non aver mai ricevuto) di opere così descritte dal provvedimento:

– Realizzazione di una tettoia di metri 4,50 per 5,80 circa avente la copertura ad unica falda spiovente di altezza variabile da metri 2,70 a metri 3 circa, costruita con una struttura in travi di legno e la copertura in tavolato anch’esso in legno, guaina e tegole;

– realizzazione di due piccoli locali posti su due lati della camera da letto e comunicanti con la stessa, rispettivamente di metri 4 per 1,2 circa adibito a servizio igienico, e di metri 3,8 per 1,30 circa adibito a ripostiglio/armadio. Entrambi i locali presentano un’altezza di metri 2,40 circa;

– realizzazione di un piccolo casottino in legno di metri 1,8 per 2,15 circa con copertura a due falde spioventi di altezza variabile da metri 1,80 a metri 2,15 circa; poggiato sul pavimento ed adibito a ripostiglio;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, per le ragioni di seguito specificate;

– la prima censura, la quale afferma la illegittimità della determinazione dirigenziale numero 949 del 15 giugno 2010 perché la precedente determinazione dirigenziale numero 236 del 13 febbraio 2009 non è mai pervenuta all’odierno ricorrente, risulta infondata perché l’asserita mancata notizia della precedente determinazione non esclude l’abusività – e dunque la corretta sanzione – delle opere, che lo stesso ricorrente ammette esser state realizzate senza titolo edificatorio;

– la seconda serie di censure, le quali lamentano indeterminatezza e carenza di motivazione, risulta infondata poiché l’atto impugnato descrive adeguatamente le opere sanzionate nonché le disposizioni di legge violate;

– l’ultima censura, la quale afferma che l’Amministrazione non ha tenuto conto che le opere contestate sono soggette non a permesso di costruire ma a semplice denuncia di inizio attività, risulta infondata poiché – a prescindere da ogni altra considerazione – quelle opere risultano correttamente sanzionate dall’Amministrazione perché rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 16 della legge regionale numero 15/2008, espressamente applicato dal provvedimento impugnato;

Considerato pertanto che il ricorso risulta infondato;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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