Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-11-2010) 26-01-2011, n. 2802 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione E.F. ed A. P. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 ottobre 2009, confermativa di quella di primo grado che aveva affermato la loro responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 610 c.p., consumato nel (OMISSIS).

Deducono la violazione di legge (art. 6 par. 3 lett. C) CEDU, artt. 3 e 111 Cost.).

La sentenza di primo grado doveva essere dichiarata nulla perchè l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. e il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati agli imputati, dichiarati irreperibili, presso il difensore.

Essi erano sloggiati dalla residenza anagrafica e in ragione di ciò, non erano stati posti nella condizione di difendersi personalmente al processo poichè non erano stati presenti alla udienza della quale non avevano ricevuto notizia e non era stata accertata la loro volontà di sottrarsi al giudizio.

I ricorsi sono infondati.

Il processo in contumacia, in primo grado, è stato ritualmente celebrato.

Risulta che le notifiche agli imputati, presso il difensore di ufficio M. Esposito, è stata effettuata sul presupposto che gli stessi erano irreperibili.

Deve escludersi che la situazione processuale descritta si sia risolta in una nullità (nemmeno dedotta) o in altra violazione dei diritti difensivi, posto che in favore degli imputati contumaci è stato presentato rituale atto di appello dal difensore di fiducia avv. Pagliano, atto nel quale nulla è stato dedotto in punto di responsabilità mentre sono stati articolati motivi di gravame concernenti il trattamento sanzionatorio. Non risulta d’altra parte che nel giudizio di secondo grado, il quale a detta degli stessi ricorrenti era stato ritualmente instaurato con regolari notifiche degli atti introduttivi agli interessati, gli stessi o il relativo difensore abbiano minimamente accennato ai presunti difetti di notifica verificatisi nel grado precedente, difetti che avrebbero, ove esistenti, trovato emenda già dinanzi ai giudici della Corte d’appello. In conclusione, la segnalata difettosa citazione in primo grado (e atto presupposto) non ha prodotto nullità la quale, ove sussistente, essendo comunque di carattere generale e non assoluto, avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente in appello. Non ha prodotto nemmeno la mancata conoscenza del processo, atteso che è stato proposto rituale atto di gravame per il giudizio di secondo grado dal difensore di fiducia.

Ne consegue che non ricorre alcuno dei presupposti di fatto per la applicazione della giurisprudenza della CEDU evocata nel ricorso atteso che sia la sentenza relativa al c.d. caso (OMISSIS) (sentenza 12 febbraio 1985) che quella relativa al caso (OMISSIS) (sentenza 18 maggio 2004) attenevano a vicende nelle quali era stato accertato che mai l’imputato, alfine condannato in via definitiva, aveva avuto conoscenza del processo a suo carico e quindi gli era stata preclusa, quantomeno, una rivalutazione nel merito- come già valutato in absentia in primo grado – questa volta, in appello, in sua presenza.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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