Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-11-2010) 26-01-2011, n. 2801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CdA di Palermo, con sentenza 24.11.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale M.F. fu condannato alla pena di giustizia, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone (così modificata la originaria imputazione di tentata estorsione) e di lesioni personali, guarite in giorni 20 (frattura del setto nasale) in danno di S.M..

I fatti si svolsero in una discoteca di Palermo il giorno 1.6.2006.

E’ pacifico che il M. richiese al S. la restituzione di una somma che una ragazza – Mo.Cl. – aveva versato quale quota di iscrizione in una palestra nella quale il S. lavorava.

Alla risposta negativa del S., il M., secondo la versione fatta propria dai giudici di merito, avrebbe reagito colpendolo al viso e causando le lesioni sopra descritte.

Ricorre per cassazione il difensore del M. e sostanzialmente deduce carenza, contraddittorietà, insufficienza dell’apparato motivazionale, atteso che la CdA non è riuscita a giustificare i contrasti tra le varie dichiarazioni testimoniali raccolte e ha, viceversa, dato il massimo credito alle dichiarazioni della PO (solo perchè non costituitasi PC) e della fidanzata del S., D. M.C..

Sta di fatto, però, che certamente l’episodio si verificò intorno alle 20,30 e non alle 24, come sostenuto dai due predetti. Resta dunque da chiarire (e tanto non fanno i giudici del merito) per qual motivo il S. sia stato visitato in ospedale in orario posteriore alle 2 del mattino.

Altre incongruenze riguardano la localizzazione del colpo che il M. avrebbe inferto. Lo stesso S. afferma che volgeva le spalle all’imputato; dunque non giustifica la frattura del setto nasale; in ospedale egli riferì di essere stato colpito al volto e alla nuca, ma, mentre la fidanzata ha fatto parola di perdite ematiche, di esse non vi è traccia nel referto ospedaliero.

Ancora: alcuni testi affermano che, dopo lo scontro, il S. si fermò nel locale, mentre costui e la fidanzata sostengono che andarono subito via per recarsi, appunto, in ospedale.

La teste B.R., alla cui versione la CdA attribuisce grande rilievo, in realtà non vide l’azione nella sua genesi e si accorse di quanto stava accadendo solo quando il S. cadde sul tavolino presso il quale la ragazza era seduta; nè la sentenza chiarisce in che posizione si trovava il teste L.M. e quale percezione ebbe dei fatti.

Viceversa i testi M.C., Sp.An. e St.

F. ebbero a riferire che il M. reagì, con un semplice ceffone al viso, a uno spintone datogli dal S.. Costoro sono stati ritenuti non credibili dalla CdA solo perchè amici dell’imputato. Si tratta, viceversa, degli unici che hanno potuto seguire e descrivere la dinamica del fatto, i quali hanno collocato l’episodio nella sua giusta dimensione temporale.

A tal punto, è di tutta evidenza che le lesioni al naso il S., cultore di kick boxing, con ogni probabilità, se le ebbe a procurare in altra circostanza di spazio e di tempo.

Erra inoltre la CdA nel ritenere inapplicabile la scriminante ex art. 52 c.p.. E’, viceversa, di tutta evidenza che il ricorrente ebbe a reagire alla azione aggressiva del S., soggetto "palestrato" e praticante arti marziali e che il M., intimorito, si limitò a un schiaffo al volto del suo aggressore.

Il ricorso è inammissibile in quanto interamente articolato in fatto e tendente a una reinterpretazione degli elementi, pur coerentemente valutati e utilizzati dai giudici del merito.

La CdA ha fondato il suo convincimento: 1) sulla ricostruzione dei fatti operata dalla PO, 2) sulla documentazione sanitaria, 3) sulle dichiarazioni di B.R. che, a un certo punto, vide il S. rovinare sul tavolo preso il quale ella stava seduta, 4) sulle dichiarazioni della fidanzata della PO, D.M.C., che ha descritto l’intera dinamica dell’azione e che ha chiarito che, prima di recarsi in ospedale, il S. volle essere accompagnato a casa (evidentemente per "smaltire" il trauma e lo shock subiti), 5) sulle dichiarazioni del titolare del locale, L.M., conoscente sia del S. che del M., il quale ha ricostruito, nella genesi e nel suo sviluppo, l’accaduto ( M. chiese a S. la restituzione della quota versata da Mu., S. rispose che egli non si occupava di contabilità, M. colpì S. al volto), 6) dalle dichiarazioni degli stessi testi "vicini" all’imputato – Mo., St., Sp. – che, pur premettendo che S. aveva dato una spinta al M.; non hanno negato che costui aveva, a sua volta, colpito al volto il S..

A fronte di una tal congerie di dati, sostanzialmente convergenti, la CdA ha ritenuto non rilevante e comunque non decisiva la non coincidenza degli orari come indicati dalla PO e dalla D.M., da un lato, e da alcuni testi, dall’altro. Che lo scontro sia avvenuto alle 20,30 o alle 24 non è stato ritenuto dirimente, atteso che esso avvenne sicuramente nel locale del L., fu determinato dal rifiuto di restituire la quota versata dalla Mu., si concluse con il colpo dato dall’imputato al volto del S. e determinò la caduta di quest’ultimo sul tavolino di pertinenza della B..

Nè la corte palermitana trascura di evidenziare come, tra il momento in cui la PO e la fidanzata lasciarono il locale e il momento in cui S. fu visitato in ospedale, si inserisce la sosta in casa del S. stesso.

Correttamente poi è stata esclusa la sussistenza, anche evidentemente sul piano putativo, della legittima difesa, atteso che, se pur fosse vero che il S. aveva dato una spinta al M., manca comunque la proporzione tra tale pretesa "aggressione" e la reazione dell’imputato, reazione poi indirizzata, come si legge nel capo di imputazione, nei confronti di un soggetto minorato, in quanto affetto da permanente deficit di deambulazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado.

Consegue inoltre condanna al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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