T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 618

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con il gravame in esame parte ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per turismo, come in epigrafe indicato, motivato dalla circostanza che " non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi", che "le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili" e che "la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza";

RILEVATO che gli interessati avverso tale atto deducono:

1. violazione di legge; violazione dell’art. 5 del Trattato di Schengen; violazione dell’art. 5, lett. c) del regolamento CE n. 526/2006; dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.; violazione dell’art. 5, comma 6 d.P.R. n. 394/1999; violazione della direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000; violazione del D.M.Esteri 12 luglio 2000; eccesso di potere per errore di fatto; travisamento; illogicità manifesta: gli interessati lamentano in particolare che il provvedimento è del tutto basato su un errore di fatto, nel rilievo che risultano assolutamente dimostrati i requisiti di cui è in possesso l’interessata N. per l’ingresso in Italia a scopo di turismo, essendo la richiesta di visto corredata da passaporto valido, biglietti aerei di andata e ritorno, polizza assicurativa valida dal 15 dicembre 2010 al 15 marzo 2011 per l’importo di E. 30.000,00, libretto bancario attestante la disponibilità della somma di E. 4.000,00, sicchè non è dato comprendere come si sono potuti ritenere insufficienti i mezzi atti a garantire sia la permanenza della signora N. in Italia sia per il suo rientro in patria;

2. violazione di legge; violazione dell’art. 5 del Trattato di Schengen; violazione dell’art. 5, lett. c) del regolamento CE n. 526/2006; dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.; violazione dell’art. 5, comma 6 d.P.R. n. 394/1999; violazione della direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000; violazione del D.M.Esteri 12 luglio 2000 eccesso di potere per difetto dei presupposti, motivazione insufficiente, illogicità manifesta, travisamento dei fatti: con la doglianza i ricorrenti approfondiscono l’altro aspetto della motivazione del provvedimento siccome basato sulle informazioni che l’Ambasciata non riterrebbe idonee a giustificare lo scopo del viaggio, lamentando che tali informazioni sono state rilasciate sulla base delle domande recate dal modulo per il rilascio del visto e nel quale si è ritenuto rientrare lo scopo del viaggio tra quelle per turismo, atteso che la signora N. ha ritenuto di intraprenderlo per assicurare alla nipote e moglie del ricorrente L., la presenza di persone di famiglia nel momento del parto del secondogenito, scopo questo che non poteva farsi rientrare tra quelli di ricongiungimento al familiare, riservato ai soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare; rilevano che anche la motivazione che l’intenzione della Signora N. di lasciare il territorio degli Stati membri non risulti con certezza poggia su mere ipotesi del tutto sprovviste di prova, data la presenza del biglietto di ritorno nei termini del visto per turismo e della dichiarazione di ospitalità del L.; rileva ancora che lo stesso L. non ha alcun interesse a trattenere la signor N. e suo marito in Italia come lavoratori, essendo titolare di una azienda con alle dipendenze circa 500 lavoratori, mentre la ridetta seconda ricorrente ha il centro dei suoi interessi in patria dove risiede il suo nucleo familiare; né risultano ragioni di sicurezza ed ordine pubblico in base alle quali il visto possa essere rifiutato;

3. eccesso di potere per contraddittorietà: in passato l’Amministrazione ha sempre rilasciato il visto ai parenti della moglie del ricorrente L.;

RILEVATO che non può essere condiviso il motivo principalmente dedotto di violazione delle norme sopra indicate e di difetto di motivazione, atteso che parte ricorrente si limita con essi a ribadire la presenza in capo alla signora N. di tutti i requisiti previsti dalle dette norme per il rilascio del visto per turismo, senza tuttavia specificare in nessuna parte del ricorso quali siano i mezzi di sussistenza che garantiscono il rientro della stessa in patria, laddove in particolare nella richiesta di visto risulta in atto che ella sarebbe casalinga;

RILEVATO che, pertanto, non può essere affatto escluso il rischio immigratorio, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, col secondo motivo di censura, atteso che, anche per giurisprudenza della sezione "…il rischio immigratorio deve essere valutato dagli uffici consolari sulla base della stabilità della situazione socio economica del richiedente, la quale a sua volta dipende da una serie di fattori, tra i quali i vincoli familiari o altri legami personali negli Stati membri, la situazione lavorativa, la regolarità delle entrate, il livello di reddito" (cfr.: TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 122);

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, pertanto, il ricorso non possa che essere rigettato;

CONSIDERATO che la pronuncia sulle spese segue la soccombenza e che esse vadano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 1.500,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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