Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-11-2010) 26-01-2011, n. 2800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice di appello, con sentenza del giorno 8.10.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale D.M.L. fu condannata alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita PC perchè riconosciuta colpevole del delitto ex art. 594 c.p..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata e deduce violazione di legge (con particolare riferimento all’art. 420 ter c.p.p. e dell’art. 111 Cost.) e carenza di motivazione.

Argomenta come segue.

Il GdP non ha aderito all’istanza di differimento della trattazione della causa, richiesta avanzata dalla difesa che aveva documentato un concomitante impegno professionale. Il rigetto della istanza non fu assistito da adeguata motivazione.

Il tribunale, in sede di giudizio di appello, in parte, si è rifatto per relationem alle scarne argomentazioni del GdP, in parte, tenta di produrre sue argomentazioni, senza però dare pertinenti risposte alle censure articolate con l’appello.

Per altro, il GdP nulla ebbe a statuire in ordine alla ammissione dei testi indicati dal difensore nella sua lista, escludendoli di fatto, con conseguente grave lesione del diritto di difesa.

La prima censura è infondata per le ragioni che subito si specificheranno;

la seconda è inammissibile perchè proposta, per la prima volta, in sede di legittimità (non quindi con l’atto di appello).

Il ricorso, conseguentemente, merita rigetto e la ricorrente va condannato alle spese del grado.

Va innanzitutto osservato che quella sul differimento di udienza è decisione processuale.

Ciò che rileva, dunque, è la correttezza della soluzione, non la plausibilità della motivazione.

Nel caso di specie vi furono più rinvii, accordati anche a richiesta della difesa dell’imputato.

L’ultima istanza di differimento fu rigettata e il GdP osservò non senza fondamento, che il richiedente difensore non aveva reso noto il momento in cui era venuto a conoscenza del sopravvenuto impedimento.

A ciò è da aggiungere – come ha rilevato questo Collegio a segui o dell’esame degli atti (necessario e consentito in ragione della natura della censura) – che il richiedente neanche indicò i motivi per i quali non avrebbe potuto nominare un sostituto nel processo innanzi al GdP. Alla luce degli arresti giurisdizionali elaborati dalla Corte di legittimità (SU, sent. n. 4708 del 1992, ric. Fogliani, RV 190828;

ASN 200844299 – RV 241571 e altre) fu corretta la decisione assunta.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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