T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 617 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dal citato art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento, recante ordine di demolizione di una tettoia di 21 mq e di una recinzione in paletti di prefabbricato e rete metallica lunga 14 m ed alta 2 m e di un cancello metallico di 2 m;

che l’Amministrazione resistente ha eccepito la tardività del deposito del ricorso, essendo questo avvenuto dopo lo scadere del termine di 30 giorni, decorrente dal perfezionamento della notifica nei suoi confronti;

che effettivamente ciò è stato accertato, atteso che la notifica è avvenuta in data 12.11.2010 ed il deposito è stato eseguito solo il 16.12.2010;

che il difensore della parte ricorrente ha chiesto in camera di consiglio la rimessione in termini, adducendo, quale errore scusabile, la circostanza che non avrebbe ricevuto tempestivamente la cartolina attestante l’avvenuta notifica a mezzo posta;

Ritenuto:

che non possa essere accordata la rimessione in termini, in quanto non si ravvisa quello che si prospetta quale grave impedimento di fatto, ben potendo il difensore della parte ricorrente verificare l’avvenuta notifica attraverso il sito internet delle Poste italiane e dovendo, comunque, lo stesso procedere al deposito tempestivo del ricorso, salvo poi produrre detta cartolina, ai fini del suo esame da parte del Tribunale;

che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato irricevibile, per deposito tardivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 45, comma 1, e dell’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 104/2010;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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