Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-11-2010) 26-01-2011, n. 2799 Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

imondo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 5 ottobre 2009 con la quale è stata riformata quella di primo grado che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di falsità ideologica in atto pubblico, così riqualificata la originaria imputazione di concorso in truffa ex art. 640 bis c.p.. Il giudice dell’appello aveva a sua volta concluso per la assoluzione dal reato di falso, perchè il fatto non costituisce reato.

Deduce il vizio di motivazione.

L’argomentare del secondo giudice era tutto volto a sostenere la assoluta impossibilità di configurare, a carico del M., già ritenuto estraneo al reato di truffa, quello ulteriore di falso ideologico che, anche secondo il primo giudice che lo aveva addebitato, avrebbe dovuto essere comunque finalizzato alla realizzazione della truffa invece sicuramente non addebitabile al M..

Chiede che la Cassazione proceda a rettifica del dispositivo ex art. 619 c.p.p..

Il ricorso è fondato.

Effettivamente, come bene sottolineato dal ricorrente, la sentenza impugnata contiene una articolata motivazione volta a evidenziare la non configurabilità del reato, anche derubricato come falso, a carico del M.. Osserva che vi è la impossibilità di ricondurre i fatti oggetto di cognizione alla fattispecie incriminatrice di riferimento.

Proseguono i giudici di secondo grado, rilevando un errore argomentativo del primo giudice il quale, a parere della Corte di merito, nel ritenere il prevenuto estraneo alla operazione truffaldina contestatagli ma contemporaneamente passibile di imputazione di falso ideologico in relazione alla condotta materiale prima contestatagli ex art. 640 bis c.p., era incorso in una "insuperabile contraddizione", assolutamente impeditiva del riconoscimento della responsabilità dell’imputato. Più in particolare secondo la Corte doveva considerarsi decisivo il fatto che, per addebitare al M. il delitto di falsità ideologica, in relazione all’avere egli rilasciato una attestazione di collaudo concernente lo stato di vetustà di certi macchinari, non conforme al vero, si sarebbe dovuto quantomeno conoscere il testo della lettera di incarico dalla quale era scaturito il detto collaudo: lettera rimasta ignota alle indagini.

Ne consegue, per quanto il giudice dell’appello abbia fatto riferimento, in un punto della motivazione, alla carenza dell’elemento soggettivo del reato, che il suo intendimento fosse quello di motivare sulla mancanza totale di prova in ordine al fatto- reato, evenienza che si traduce nella formula assolutoria "perchè il fatto non sussiste" indubbiamente più favorevole di quella erroneamente adottata (perchè il fatto non costituisce reato, risultante dalla rilevata assenza dell’elemento psicologico ma sul presupposto della integrazione dell’elemento materiale). Una simile totale distonia tra la motivazione e la formula assolutoria da ragione dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "perchè il fatto non sussiste".

Non sembra potersi fare ricorso alla procedura della rettificazione senza annullamento ( art. 619 c.p.p.) che può avere ad oggetto, tra l’altro, gli errori di diritto contenuti nella motivazione, che non abbiano avuto influenza sul dispositivo. Nella specie, al contrario, l’errore di diritto si è riverberato proprio sul dispositivo, nel quale i giudici hanno ritenuto di sintetizzare una conclusione che non rispecchiava il senso della motivazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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