T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento del 05/05/10 con cui il Consolato Generale d’Italia in Lagos (Nigeria) ha respinto la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Motivi della decisione

il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che con un’unica articolata censura il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e manifesta ingiustizia prospettando l’insussistenza della circostanza di fatto posta a fondamento del diniego;

Ritenuta la fondatezza della censura in esame;

Considerato che il diniego di visto è stato dall’amministrazione giustificato con l’esistenza di "fondati dubbi" sull’identità del ricorrente desunti alla differenza tra il passaporto indicato nel nulla osta al lavoro e quello presentato ai fini della richiesta di visto;

Considerato che la differenza dei documenti in questione, dal ricorrente spiegata con la scadenza del titolo presentato ai fini della richiesta di nulla osta e con la sostituzione dello stesso con altro legittimamente rilasciato dall’autorità competente, non comprova univocamente l’esistenza del presupposto ("fondati dubbi" sulla reale identità del ricorrente) posto a fondamento del diniego;

Considerato che, a seguito dell’istruttoria espletata dal Collegio, l’amministrazione non ha fornito prove idonee della non verosimiglianza della prospettazione contenuta nell’atto introduttivo (l’affermazione relativa all’unicità del passaporto, valorizzata nella nota del Consolato del 03/02/10, è riferibile al momento in cui la stessa è stata resa ovvero quello relativo alla richiesta di visto in cui il ricorrente era titolare di un solo passaporto);

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

Considerato che, in relazione alla peculiarità della vicenda, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti in ossequio a quanto previsto dagli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c.;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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