T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 613 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dal citato art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’ordinanza, con cui si ingiunge la demolizione di un manufatto in legno, identificato in modo inequivocabile, avente la superficie di 9 mq e l’altezza di 2,5 m, realizzato in zona vincolata, su terreno di proprietà del ricorrente, ubicato in Fiumicino;

che la parte ricorrente sostiene che nella specie si sarebbero eseguiti lavori di manutenzione straordinaria su un manufatto preesistente;

Considerato:

che tale circostanza è solo dedotta e non provata;

che in ogni caso, anche per il preesistente manufatto manca il titolo edilizio (permesso di costruire, già concessione edilizia);

che è evidente che la tipologia, l’ubicazione e l’entità dell’abuso emergono chiaramente (intervento di nuova costruzione eseguito in assenza di permesso di costruire);

che, infatti, la realizzazione di un manufatto integra un intervento di nuova costruzione e richiede, pertanto, quale titolo legittimante, il permesso di costruire, nella specie mancante;

che, ai fini della qualificazione dell’intervento, sono indifferenti il rilevato tipo di materiale impiegato per la sua costruzione e la dedotta circostanza che esso sarebbe agevolmente amovibile;

che deve, in proposito, richiamarsi l’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui per "interventi di nuova costruzione" si intendono "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, (…) utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili";

che l’unico elemento rilevante per far venir meno detta qualificazione è il carattere precario dell’opera, vale a dire il fatto che esso sia diretto "a soddisfare esigenze meramente temporanee", il che si rinviene soltanto quando l’utilizzo è circoscritto nel tempo, circostanza che non ricorre nel caso in esame;

Ritenuto:

che, perciò, senz’altro nella specie per la realizzazione del manufatto fosse necessario il permesso di costruire, il quale, anche ove si volesse sostenere che su di esso di recente sarebbero stati eseguiti solo lavori di straordinaria manutenzione, non è stato acquisito neppure in passato;

che conseguentemente l’Amministrazione fosse tenuta a comminare la sanzione demolitoria, nell’esercizio dell’attività vincolata;

che, a fronte di quanto sopra evidenziato, pure ove sussistesse l’asserita sanabilità del manufatto, il Comune non dovesse in alcun modo sottrarsi all’irrogazione della sanzione demolitoria, potendo, invece, soltanto l’interessato proporre una domanda di accertamento di conformità, in tal modo introducendo un autonomo procedimento, il che, peraltro, allo stato non risulta essere stato fatto;

che in conclusione il provvedimento impugnato sia legittimo ed il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune di Fiumicino, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *