T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 609 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 792/UT del 22/06/10 con cui il Comune di Nepi ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un fabbricato delle dimensioni di mt. 3,70 x 3,70 destinato a copertura del pozzo, portico di mt. 4,07 x 3,04, locale caldaia di mt. 1,85 x 2,40, opere funzionali e di arredo dell’area a giardino (tra cui pianciti ed illuminazione);
Motivi della decisione

il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che con le prime tre censure la ricorrente prospetta, tra l’altro, il vizio di motivazione e di difetto d’istruttoria dell’atto impugnato nonché l’errata interpretazione della normativa vigente in materia edilizia alla luce della concreta entità delle opere contestate;

Considerato che i motivi in questione sono fondati nei limiti di quanto in prosieguo specificato;

Considerato che il provvedimento impugnato qualifica la fattispecie ai sensi dell’art. 15 l. r. n. 15/08 ravvisando la realizzazione di "opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali";

Considerato che tale qualificazione risulta priva di idonea motivazione se si considera l’entità non rilevante dei manufatti contestati e la destinazione di alcuni di essi (la copertura del pozzo ed il locale caldaia) ad esigenze tecniche e, quindi, l’astratta qualificabilità degli stessi come "volumi tecnici";

Considerato che, nella medesima ottica, non è stata in alcun modo specificata la rilevanza edilizia ed urbanistica delle "opere funzionali e di arredo dell’area a giardino" tenuto, altresì, conto del disposto dell’art. 6 d.p.r. n. 380/01, come modificato dal decreto legge n. 40/2010 convertito dalla legge n. 73/2010, secondo cui rientrano nell’attività c.d. "libera" "gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici";

Valutata, in senso favorevole al ricorrente, l’ingiustificata inottemperanza del Comune intimato all’ordinanza istruttoria n. 1567/10 del 4 novembre 2010;

Visti gli artt. 64 comma 4° d. lgs. n. 104/10 e 166 c.p.c.;

Considerato che la fondatezza delle censure in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, seguendo le indicazioni della presente sentenza, riterrà di emettere nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanisticoedilizia ad essa riconosciuti dalla normativa vigente;

Considerato che il Comune di Nepi, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Nepi a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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