Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 26-01-2011, n. 2791 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15-10-09 la Corte di Appello di Potenza,in parziale riforma di sentenza emessa dal Tribunale di Melfi in data 1- 12-2008, a carico di D.L.,(ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 612 cpv. c.p., e L. n. 110 del 1975, art. 4, fatti commessi in data (OMISSIS)), dichiarava non doversi procedere per la contravvenzione,essendo il reato estinto per prescrizione,e rideterminava la pena in relazione al reato di minaccia in Euro 1.140,00= di multa, con conferma delle ulteriori disposizioni.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo, la nullità della sentenza,per violazione dell’art. 192 c.p.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e la mancanza o illogicità della motivazione.

A riguardo il ricorrente,dopo aver richiamato i criteri sanciti dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa dal reato, rilevava che la Corte di Appello aveva fondato le proprie valutazioni desumendo la prova della responsabilità dell’imputato dalle dichiarazioni di parte lesa, ritenendo erroneamente che tali dichiarazioni fossero riscontrate da accertamenti dei Carabinieri.

Sul punto il difensore rilevava che non era stata considerata la personalità del soggetto passivo del reato,essendo stato esibito un certificato dal quale risultava che il predetto era di "personalità schizoide".

Pertanto la difesa riteneva che la Corte non avesse valutato pienamente l’attendibilità della parte lesa,osservando che, diversamente, le dichiarazioni del F. dovevano ritenersi contraddittorie.

Da tali elementi il ricorrente desumeva altresì la illogicità della motivazione, e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero la difesa pone l’accento sul problema di verifica della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa dal reato,poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle condizioni psichiche del soggetto parte lesa, che si attestava essere di personalità schizoide,secondo certificazione prodotta in giudizio. Orbene, va evidenziato che la Corte territoriale ha puntualmente valutato l’esistenza di tali condizioni psichiche della persona offesa,valutando altresì correttamente esito delle dichiarazioni rese, sia pure con alcune esitazioni, attribuite alla modesta cultura del soggetto, specificando che la condotta delittuosa dell’imputato risultava dimostrataci di là di ogni ragionevole dubbiosa riscontri assunti dai CC. che,al momento del loro intervento,successivo alla segnalazione della persona offesa,trovarono tale soggetto in stato di agitazione e,sottoponendo il D. a perquisizione,lo trovarono in possesso di un coltello.

L’esistenza di tali elementi ben evidenziata dai giudici di merito,esclude l’incertezza sulla attendibilità della persona offesa e il riferimento alle condizioni di salute resta inadeguato al fine di vanificare – di per sè l’attendibilità del soggetto passivo del reato,essendo stati individuati elementi di riscontro oggettivo. Deve pertanto ritenersi infondata la censura di illogicità della motivazione per la violazione dei criteri di valutazione delle prove enunciati dall’art. 192 c.p.p..

Sul punto merita altresì evidenza la circostanza, posta in luce dai giudici del gravame, ai fini del disinteresse e della attendibilità della parte lesa, che il predetto F. non aveva voluto sporgere querela contro l’imputato.

Conseguentemente le doglianze difensive, peraltro di contenuto ripetitivo di quanto evidenziato innanzi alla Corte territoriale, restano prive di fondamento, data l’attenta e logica analisi svolta dai giudici di appello, circa la sussistenza del fatto contestato ai sensi dell’art. 612 c.p., (ben potendo desumersi da uno stato di agitazione del soggetto passivo dopo segnalazione ricevuta dai CC. l’azione minacciosa, avvalorata dal possesso di un coltello sequestrato all’autore della condotta illecita).

D’altra parte,secondo giurisprudenza, il giudice è tenuto ad accertare,in concreto, la credibilità del testimone anche in relazione alle eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre e in ogni caso, l’idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorchè nessun elemento sia emerso per giustificare la pretesa incapacità del teste. v. in tal senso Cass. Sez. 1^, 31 marzo 1994,n. 3833, Bonaccorsi.

Tale principio si deve ritenere valido per la valutazione delle dichiarazioni di parte lesa, che vengono assimilate alle deposizioni testimoniali, salva la verifica attenta della credibilità, da effettuare con particolare cautela, (V. Cass. Sez. 4^, 9 aprile 2004, n. 16860, Verardi ed altro – RV 227901).

Ulteriori doglianze difensive attinenti alle pretese discrasie della versione resa dal soggetto passivo del reato restano articolate in fattole come tali devono ritenersi escluse dalla valutazione di questa Corte,anche per richiamo ad elementi privi di specifico riferimento alla condotta delittuosa,in presenza di una adeguata analisi delle risultanze processuali svolta nella sentenza impugnata.

In tal senso il ricorso deve essere rigettato,ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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