T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 608 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 73 del 31/05/10 con cui il Comune di Formello ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti in "frazionamento ottenuto tramite la chiusura del locale abitabile non rifinito e la chiusura con ulteriore ampliamento di circa 12 mq. del corpo sporgente, definito nel progetto di condono "non residenziale", frazionamento ottenuto tramite la fusione del locale non residenziale con l’annessione del locale esterno privo di destinazione ed ampliato di circa 29 mq. totali di cui circa 15 mq. ottenuti tramite la chiusura del portico, ampliamento di circa mq. 15 ottenuto tramite la chiusura del portico ed adibito ad ufficio, ampliamento realizzato a sud dell’immobile di circa 57 mq. lordi, manufatto destinato a magazzino di circa 30 mq. lordi e capanno in lamiera prefabbricata di circa 13mq. lordi";
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con il primo motivo i ricorrenti prospettano la superfluità del titolo edilizio abilitativo e, comunque, il difetto di motivazione dell’atto impugnato che non indicherebbe le ragioni d’interesse pubblico necessarie per l’adozione dell’ordinanza di demolizione in considerazione della risalenza delle opere agli anni 19811982;

Ritenuta l’infondatezza della censura in esame;

Considerato, in particolare, che le opere contestate comportano l’aumento della superficie abitativa ed il frazionamento dell’immobile e, pertanto, determinano un aumento del carico urbanistico e avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire;

Rilevato, altresì, che la dedotta risalenza nel tempo dell’opera non è stata comprovata in alcun modo (le aerofotogrammetrie depositate sono del 1995 e del 2004) e, comunque, non è di entità tale da legittimare un significativo affidamento del privato di cui avrebbe dovuto tenere conto il provvedimento impugnato;

Rilevato, pertanto, che la gravata ordinanza di demolizione risulta congruamente motivata con l’indicazione delle opere e la constatazione dell’accertata abusività delle stesse (Cons. Stato sez. IV n. 3955/10; Cons. Stato sez. V n. 5229/09);

Considerato che con la seconda censura i ricorrenti prospettano il vizio di eccesso di potere in quanto l’accesso sui luoghi sarebbe avvenuto senza il preventivo avviso circa le finalità dello stesso cosicché gli interessati non sarebbero stati nell’occasione assistiti e tutelati e non avrebbero, quindi, potuto difendersi;

Ritenuta l’inaccoglibilità del motivo in quanto nessuna norma obbliga gli organi accertatori ad avvisare gli interessati delle finalità del controllo edilizio né riconosce agli stessi il diritto di farsi assistere da un difensore, previsto, invece, dal codice di procedura penale;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Formello, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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