Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 4554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 2.2.1998, il Fallimento della Garetto s.r.l. agiva in revocatoria fallimentare, innanzi al Tribunale di Aosta , nei confronti della Banca Commerciale Italiana s.p.a., per la complessiva somma di L. 800.957.000.

A sostegno della domanda deduceva, quali indici di conoscenza dello stato d’insolvenza della Garetto s.r.l., il grave deficit di bilancio del 1992 (L. 1.741.000.000), che aveva condotto la Cassa di risparmio di Torino a revocare gli affidamenti concessi alla società debitrice, e la circostanza che nel 1996, periodo in cui erano stati ripianati gli sconfinamenti, nei confronti della Garetto erano stati emessi numerosissimi decreti ingiuntivi.

La banca convenuta resisteva alla domanda sia sotto il profilo della scientia decotionis, deducendo la necessità di un’effettiva e non di una semplice conoscibilità dell’insolvenza, sia sotto quello della revocabilità di varie rimesse, tenuto conto del fatto che nel periodo maggio 1996 – giugno 1997 l’affidamento della soc. Garetto era stato elevato a L. 170.000.000.

Con sentenza 29.1.2003 il Tribunale rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza il fallimento Garetto s.r.l. proponeva appello, con citazione notificata il 2.3.2004. Resisteva l’appellata.

La Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza,dichiarava inefficaci verso il fallimento della Garetto srl. le rimesse effettuate dalla società in bonis sul c/c bancario n. (OMISSIS), acceso presso l’agenzia di Aosta della (allora) Banca commerciale italiana s.p.a., tra il 24 giugno ed il 27 dicembre 1996, per l’ammontare complessivo di L. 800.957.000;

condannava la Banca Intesa s.p.a. al pagamento in favore del fallimento Garetto s.r.l. della somma di Euro 413.659,81, con rivalutazione ed interessi.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Banca Intesa spa sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il fallimento Garetto srl.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

La Banca ricorrente con il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per avere trascurato, al pari del tribunale, la sussistenza dei presupposti oggettivi per l’azione revocatoria e per non avere applicato le nuove disposizioni previste dal D.L. n. 35 del 2005 come convertito con la L. n. 80 del 2005.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta sussistenza della conoscenza dello stato d’insolvenza.

Con il terzo motivo contesta l’entità dello sconfinamento del fido e la determinazione dell’ammontare dei pagamenti revocabili in relazione al fatto che l’apertura di credito era stata portata – a dire della ricorrente – a L. 170 milioni.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, invece, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura;in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07).

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesiti di diritto in ordine alle questioni sollevate onde lo stesso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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