T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 685 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente, proprietario di un fabbricato sito in Ponza, località "Le Forna", censito nel N.C.E.U. al foglio 6 mappali 109 e 358 piano T e 1/S, cat. A/11, acquistato all’asta dopo il fallimento della società originariamente proprietaria, con istanza in data 30.7.1993 ha chiesto al Sindaco del Comune di Ponza il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione dei servizi igienici;

Premesso che la Commissione edilizia comunale, nella seduta del 14.3 1994, esprimeva parere negativo con la seguente motivazione: "non rispondenza tra il titolo di proprietà, documentazione fotografica ed aumento di volumetria" e che il Comune di Ponza adottava quindi provvedimento di diniego motivato per relationem al parere della Commissione edilizia;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di diniego, lamentandone l’illegittimità per vizio della motivazione e carenza di istruttoria;

Ritenuto che il provvedimento impugnato è motivato esclusivamente con riferimento al parere della Commissione Edilizia, il quale reca motivazione scarna con riguardo sia al titolo di proprietà allegato, che alla documentazione fotografica e al presunto aumento di volumetria, senza che sia dato comprendere se la determinazione negativa sia stata adottata in ragione dell’accertato difetto del titolo di legittimazione, ovvero in ragione dell’aumento di volumetria, e senza che emerga alcun riferimento specifico ad accertamenti istruttori o elementi documentali acquisiti a sostegno dell’assunto, sia riguardo al profilo della legittimazione sia riguardo al prospettato aumento di volumetria, peraltro genericamente contestato;

Ritenuto quindi che, a parere del Collegio, il ricorso è fondato nella parte in cui si lamenta l’insufficienza della motivazione e la carenza d’istruttoria;

Ritenuto infatti che il provvedimento di diniego di concessione edilizia deve essere corredato da una congrua motivazione, che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto che qualificano la determinazione negativa adottata, affinchè possa ricostruirsi l’iter logico e giuridico seguito dall’amministrazione procedente, e che la motivazione per relationem al parere negativo adottato dalla competente commissione edilizia comunale può essere ritenuta sufficiente soltanto a condizione che i predetti elementi emergano in maniera inequivoca dallo stesso parere;

Ritenuto che il superiore assunto è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale in materia edilizia il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire, importando una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate, e necessaria sia per consentire all’interessato di dedurre specifiche ragioni per confutare la legittimità del provvedimento, sia per adeguare eventualmente il progetto alle esigenze urbanistiche e paesaggistiche che si è inteso tutelare (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1578; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 09 aprile 2010, n. 180);

Ritenuto inoltre che soltanto con la memoria difensiva l’amministrazione resistente ha fatto riferimento a possibili contrasti del progetto edilizio con vincoli di inedificabilità connessi alla vocazione naturalistica dell’area, senza che detto profilo sia invece emerso in seno alla motivazione del provvedimento impugnato;

Ritenuto quindi che, in accoglimento del gravame, l’atto va annullato con conseguente obbligo dell’amministrazione competente di ripronunciarsi sull’istanza;

Ritenuto infine che le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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