Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 26-01-2011, n. 2787

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

La CdA di Napoli, con sentenza 12.3.2008, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale M.M., professore di educazione fisica presso l’ITC (OMISSIS) di quella città, era stato condannato alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni nei confronti della PC T.L., preside nella medesima scuola, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione, perchè, con richiesta – scritta e reiterata – diretta alla T. e al Ministero della Pubblica Istruzione e al competente Provveditorato agli studi, aveva offeso la reputazione della predetta scrivendo nè noto che ella scrive con errori di grammatica e ortografia, nonchè sintattici e ha difficoltà con la semantica, ma questa volta ha superato se stessa" invitandola poi "all’osservanza ai doveri inerenti il pubblico ufficio e servizio e dal rivolgersi con parole ed espressioni che offendono l’onore e il decoro e l’altrui reputazione e da molestie per motivi biasimevoli".

Ricorre per cassazione il M. e deduce inosservanza degli artt. 599, 51, 55 e 598 c.p., art. 603 c.p.p., mancanza della motivazione in ordine alle circostanze addotte dalla difesa a sostegno della tesi della provocazione, sostenendo che in realtà egli aveva reagito a un atto ingiusto della preside,che lo aveva infondatamente accusato di essersi, senza giustificazione, assentato arbitrariamente da alcune riunioni dei consigli di classe. L’assenza era viceversa giustificata da comprovati motivi di salute, di talchè le accuse della T. erano ingiuste e provocatorie, con conseguente applicabilità dell’art. 599 c.p..

Sul punto i giudici del merito mostrano, attraverso le rispettive motivazioni, di non aver colto i termini della questione.

Per altro, poichè la contestazione della preside ha dato luogo a un procedimento disciplinare, ricorre la scriminate ex art. 598 c.p., mentre neanche può dubitarsi che il M. abbia legittimamente esercitato il diritto di difesa, quanto meno dal punto di vista putativo.

A tutto voler concedere, egli ha ecceduto nell’esercizio di tale diritto, con le conseguenze derivanti dalla natura esclusivamente dolosa della ipotesi delittuosa contestata.

Tanto premesso, va notato che il termine prescrizionale (tenuto conto delle intervenute sospensioni) è spirato il 3.9.2008, vale a dire alcuni mesi dopo la sentenza di secondo grado.

Tuttavia, in presenza di ricorso non inammissibile, la sentenza predetta va annullata senza rinvio, appunto, per la intervenuta prescrizione.

Non può farsi luogo ad annullamento con formula più favorevole -e conseguentemente il ricorso va rigettato agli effetti civili- atteso che le censure, pur, come si diceva, non inammissibili, sono comunque infondate, dal momento che: 1) non ricorre la ipotesi della provocazione, in quanto la contestazione di un addebito disciplinare (fondata o infondata che sia la contestazione stessa) non può ritenersi atto ingiusto, a meno che ma dalla sentenza non emergono indizi in tal senso non siano provocatorie le modalità stesse della contestazione, 2) all’esercizio del diritto di difesa non sono minimamente funzionali le offese relative ai pretesi errori di grammatica, sintassi e semantica che la preside commetterebbe, 3) non ricorrendo le ipotesi ex artt. 51 e 598 c.p., non è ipotizzatole alcun eccesso colposo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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