T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 682 Televisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le ricorrenti, emittenti televisive operanti a livello locale già anteriormente all’entrata in vigore della legge 6 agosto 1990 n. 223, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali sono state rigettate le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale dalle stesse proposte ai sensi della citata legge n. 223/1990.

I provvedimenti impugnati sono motivati in relazione al fatto che non vennero presentate domande di concessione per la radiodiffusione in ambito locale in modo autonomo da ciascuna delle società oggi ricorrenti, mentre la domanda presentata dalla società P. s.p.a. per la radiodiffusione in ambito nazionale (e che però, a dire delle ricorrenti, aveva presentato la domanda di concessione, in data 22 ottobre 1990, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 223/1990, allegando alla domanda anche distinti fascicoli relativi alle singoli emittenti facenti parte del medesimo circuito,tra cui le ricorrenti stesse) è stata respinta a causa del fallimento della società.

Con il ricorso sono state sollevate le seguenti censure:

) violazione dell’art. 16 comma 19 della legge n. 223/90, per incompetenza dell’autorità emanante i provvedimenti impugnati;

) eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per vizi della motivazione;

) violazione degli artt. 16 e 19 della legge n. 223/1990 e degli artt. 23 e 25 del d.p.r. 27 marzo 1992 n. 225 e, in via subordinata, illegittimità costituzionale delle predette norme per contrasto con gli artt. 18 e 41 della Costituzione;

) violazione dei principi in materia di conservazione degli effetti giuridici e conversione degli atti;

) eccesso di potere e violazione degli artt. 9 e 10 legge 241/90;

) violazione degli artt. 21, 23, 41, 42 e 43 Cost, degli artt. 810,813, 814, 822, 823, 832 ovvero degli artt. 1140 e 1150 c.c., nonché dell’art. 85 del trattato CEE.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al gravame.

Disposta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione del merito.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame le ricorrenti lamentano l’incompetenza dell’organo emanante i provvedimenti impugnati, adottati dalla Direzione Centrale Servizi Radioelettrici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, laddove l’art. 16 comma 9 della legge n. 223/1990 attribuisce espressamente al Ministro la competenza a provvedere in materia.

La censura è fondata alla luce del chiaro disposto della citata disposizione normativa, mentre non può essere condivisa la tesi della difesa erariale, secondo la quale l’esplicita attribuzione della competenza al Ministro riguarderebbe soltanto l’ipotesi di rilascio della concessione ex art. 16 e non anche le ipotesi di diniego della domanda di concessione, considerato che l’attribuzione della competenza, ai fini dell’adozione dell’atto che definisce il procedimento concessorio, prescinde evidentemente dall’esito del procedimento.

Con il secondo motivo di censura, poi, viene dedotta l’illogicità, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.

Anche detta censura appare fondata.

I provvedimenti impugnati infatti sono motivati sulla base del presupposto della mancata produzione, da parte delle ricorrenti, di autonome domande di concessione a carattere locale assumendosi poi che "gli impianti di radiodiffusione oggetto della concessione ad ambito locale richiesta, risultano facenti parte della domanda di concessione per radiodiffusione televisiva a carattere nazionale a suo tempo prodotta ai sensi del citato art. 32 dalla società P. s.p.a…. esclusa dalla graduatoria delle emittenti nazionali di cui al d.m. 13.8.1992 in quanto fallita."

Mentre per un verso quindi il diniego adottato sembra essere stato determinato dalla mancata presentazione di domande di concessione autonome da parte di ciascuna delle ricorrenti per la radiodiffusione a livello locale, nel punto successivo della stessa motivazione si fa invece esplicito riferimento a richieste di concessione in ambito locale per impianti facenti parte della concessione per radiodiffusione a livello nazionale prodotta ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223/90 dalla società P. (del cui circuito facevano parte anche le società ricorrenti) e si riconnette il diniego all’esclusione della P. dalla graduatoria delle emittenti televisive nazionali, in quanto fallita.

La motivazione è quindi, in modo evidente, perplessa e contraddittoria sotto diversi profili.

In primo luogo perché non è dato comprendere in modo univoco se siano state presentate domande di concessione per la diffusione in ambito locale e se i provvedimenti di diniego adottati si riferiscano a dette domande; né è dato comprendere quale tipo di istruttoria procedimentale sia stata espletata.

La difesa erariale, con la memoria difensiva del 28 ottobre 2010, ha altresì dichiarato di non essere in grado di produrre in giudizio gli atti del procedimento, perché oggetto di sequestro giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Roma; cosicchè non è stato possibile acquisire elementi puntuali di cognizione sull’attività procedimentale espletata.

Le ricorrenti assumono che la domanda di concessione in ambito locale è stata debitamente presentata, in quanto la domanda della società P. sarebbe stata inoltrata anche per conto delle singole emittenti aderenti al circuito nazionale, per ciascuna delle quali era stato depositato un distinto fascicolo con relative schede tecniche per la radiodiffusione a livello locale, e che successivamente sarebbero state presentate ulteriori domande sotto forma di istanza di riesame della graduatoria e dell’elenco degli aventi titolo e sotto forma di diffida al Ministero ad emanare il bando ex. Art. 23 del d.p.r. n. 255/1992.

Anche detto assunto non risulta sufficientemente corroborato da elementi documentali prodotti in giudizio (la copia della domanda della P. allegata al fascicolo di ufficio non reca alcun riferimento alle altre società aderenti al circuito, mentre non sono state prodotte le schede tecniche), anche se il secondo passaggio motivazionale dei provvedimenti impugnati, come detto, in maniera contraddittoria rispetto al precedente argomento, sembra fornirne conferma, nella misura in cui individua nel rigetto della domanda di concessione per la radiodiffusione a livello nazionale prodotta dalla società P. la ragione del diniego opposto alle odierne ricorrenti per la radiodiffusione a livello locale.

Ove quindi l’Amministrazione – contrariamente a quanto subito prima rilevato, con riferimento alla mancata presentazione di domande per la radiodiffusione a livello locale – avesse ritenuto adeguatamente proposta la relativa istanza concessoria per la radiodiffusione a livello locale nella forma descritta dalle ricorrenti, e cioè unitamente alla domanda presentata dalla società P. per la radiodiffusione a livello nazionale, non avrebbe potuto definirne il diniego soltanto in ragione della non accoglibilità di quest’ultima, e in assenza di qualsiasi specifica istruttoria, trattandosi evidentemente di procedimenti differenti sebbene occasionati da domande contestualmente presentate; dovendo piuttosto verificare la sussistenza dei presupposti specifici per l’esercizio di impianti di radiodiffusione in ambito locale e motivare l’eventuale provvedimento di diniego in base agli elementi acquisiti in sede di istruttoria tecnica.

La rilevata fondatezza delle esaminate censure consente al Collegio di pervenire ad una pronuncia di annullamento degli atti impugnati, in accoglimento del ricorso e previo assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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