Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 26-01-2011, n. 2629 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M.R. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale de libertate di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip di Bologna in rinnovazione ex art. 27 c.p.p. dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Verona.

Con il primo motivo ripropone l’eccezione di incompetenza per territorio dell’AG di Bologna, sostenendo che i fatti contestatigli (plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), da ritenere in continuazione tra loro, avrebbero dovuto portare a ravvisare la competenza della AG di Livorno, dove sarebbe stato commesso il fatto più grave (in ragione del maggior quantitativo di droga "trattata").

Con il secondo motivo ripropone l’eccezione di nullità della misura per omessa rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia, che si assume dovesse essere necessario per avere il Gip di Bologna rivalutato diversamente il compendio indiziario e cautelare, tanto da imporre al prevenuto la più grave misura del carcere rispetto a quello degli arresti domiciliari imposta dalla AG dichiaratasi incompetente.

Con il terzo motivo sostiene la carenza e comunque la illogicità della motivazione della decisione gravata che si assume non avere dettagliato il compendio indiziario, nè le ragioni cautelari poste a fondamento della misura.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, va preliminarmente apprezzata l’inammissibilità perchè tale è il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (tra le tante, Sezione 4, 8 luglio 2009, Cannizzaro, non massimata).

Qui, infatti, nel riproporre l’eccezione già respinta dal giudice del riesame, il ricorrente non ha tenuto in conto le ragioni ampiamente sviluppate da quel giudice per rigettarla, argomentando, tra l’altro, sulla affermata insussistenza del vincolo della continuazione tra i diversi episodi.

Nè è consentito, in sede di legittimità, un diverso apprezzamento, giacchè, in materia cautelare, l’eccezione di incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria procedente può essere sollevata con il ricorso per cassazione, non solo alla condizione (qui per quanto detto non rispettata) che il ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella deduzione dei motivi, il cui difetto è sanzionato a pena di inammissibilità, ma anche tenendo conto dei limiti propri del sindacato di legittimità, da cui discende che la questione dell’incompetenza può essere dedotta ed esaminata soltanto sulla base di quanto emerge evidente dal capo di contestazione provvisoria o da specifiche risultanze acquisite agli atti del procedimento incidentale o da elementi desumibili, anche implicitamente, dal provvedimento impugnato: non è quindi ammissibile la deduzione di pretesa incompetenza fondata su elementi di fatto sui quali è comunque necessario procedere a valutazione ed accertamento, essendo precluso al giudice di legittimità ogni accertamento sugli elementi di fatto della vicenda (è fin troppo evidente l’impraticabilità di qualsivoglia accertamento di fatto, specie vertendosi in materia cautelare, sul preteso vincolo della continuazione).

Anche il secondo motivo è inammissibile perchè ripropone la stessa censura già respinta dal giudice del riesame, senza considerare in alcun modo gli argomenti ivi sviluppati. Del resto, ineccepibile il rigetto della doglianza da parte del giudice del riesame, tenuto conto del principio assolutamente pacifico secondo cui, qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l’obbligo di espletare nuovamente l’interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati nuovi fatti ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, nel qual caso si rende necessario un nuovo interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p. (tra le altre, Sezione 6, 2 luglio 2004, Zainab, rv. 229962). E’ evidente, per controdedurre sugli argomenti del ricorrente, che si esula dalle condizioni imponenti l’obbligo di rinnovazione dell’interrogatorio, allorquando il giudice si limiti a rivalutare il compendio indiziario, senza introdurre nuove contestazioni, ovvero si determini semplicemente ad un diverso apprezzamento sulla misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari già apprezzate nel primigenio provvedimento.

L’ultimo motivo è pure intrinsecamente generico, perchè, a fronte di una motivazione analitica e non illogica, si limita a prospettare apoditticamente un vizio di carenza/illogicità di motivazione affatto argomentato e tale da poter condurre ad un doveroso sindacato in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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